Il mercato digitale rappresenta ad oggi uno dei maggiori punti di attenzione per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.
La rilevanza del fenomeno è stata senz’altro accentuata dalla proliferazione, nell’ultimo decennio, di diverse tipologie di valute virtuali, attualmente impiegate per l’acquisto di beni e servizi, nonché per finalità speculative o di gioco. La significativa esposizione di questi strumenti ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è stata più volte messa in luce dai leader del G20, dagli organismi internazionali e dalle Autorità europee, suscitando anche l’attenzione della UIF – l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, la quale ha così pubblicato, in data 28 maggio 2019, una Comunicazione finalizzata a riportare l’attenzione degli operatori sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali.
Alla luce del quadro normativo attualmente vigente – che nel recepire la V Direttiva antiriciclaggio (2018/843/UE) ha progressivamente esteso il novero dei soggetti destinatari della relativa disciplina, includendovi sia i “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali” (cfr. art. 1, co. 2 lett. ff) del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017), sia i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” (i c.d. wallet providers) (cfr. schema di decreto per il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio approvato in esame preliminare in data 1° luglio 2019) la UIF ha posto l’attenzione degli operatori sulle indicazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, il GAFI, recentemente intervenuto in materia.
Con la Comunicazione in commento, la UIF richiede ai destinatari del D.lgs. 231/2007, come risulterà da ultimo emendato, di prestare massima attenzione nell’individuazione di operazioni sospette connesse con le valute virtuali e, a tale scopo, essa evidenzia alcuni profili comportamentali ritenuti “a rischio” sulla base della propria esperienza in materia di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute.
La UIF considera innanzitutto rilevanti ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di Virtual asset, con particolare riferimento alle raccolte di fondi attraverso ricariche di carte prepagate, accrediti di bonifici italiani o esteri, ripetuti versamenti in contanti di ammontare rilevante.
È all’uopo necessario valutare se la predetta attività di raccolta possa essere messa in relazione con fondi di provenienza illecita, legati ad esempio a fenomeni criminali caratterizzati dall’utilizzo di tecnologie informatiche (ad esempio, phishing, ransomware, clonazione di carte di credito) ovvero al sospetto di reimpiego di fondi derivanti da attività commerciali non dichiarate, spesso svolte online.
Altrettanto sensibile è l’utilizzo di Virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o societarie che appaia finalizzato ad accrescere l’opacità e, in generale, ai casi in cui l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto.
Ancor più rilevante risulta poi l’utilizzo di Virtual asset connesso con i sospetti di abusivismo e con violazioni della disciplina in materia di
(i) offerta al pubblico di prodotti finanziari, qualora siano promessi rendimenti periodici collegati all’operatività in Virtual asset;
(ii) prestazione di servizi di investimento, laddove agli investitori sia offerta la possibilità di effettuare “operazioni regolate per differenza aventi come sottostante (anche) valute virtuali”.
Al fine di facilitare l’apprezzamento delle situazioni rischiose, è necessario valutare le caratteristiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’operatività in Virtual asset e, in particolare, la presenza di determinati indici di rischio previsti dalla UIF stessa.
In termini più generali, la UIF evidenzia la necessità che tutti i destinatari del D.lgs. n. 231/2007 valutino con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operatività connessa con l’utilizzo di Virtual asset che siano sintomatici di profili di sospetto. In proposito, essa precisa che è sempre necessario svolgere un’analisi in concreto e una valutazione complessiva dell’operatività con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili e che le informazioni necessarie per la tempestiva individuazione dei sospetti connessi con l’utilizzo di Virtual asset devono essere rese prontamente disponibili all’interno dell’organizzazione aziendale, anche se questa è articolata su più unità o dislocata in diversi Paesi.
Nella Comunicazione viene infine sottolineato che i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti a segnalare eventuali informazioni sospette, nonché a sensibilizzare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune istruzioni.
Affinché le indicazioni dell’UIF possano essere in concreto applicate, è tuttavia necessario che gli operatori del settore (nello specifico, i Cambiavalute Virtuali) possano riferirsi ad un quadro normativo compiuto, con regole e obblighi definiti e materialmente realizzabili.
Rilevano in proposito le disposizioni attuative che dovranno essere implementate dal MEF, giusta delega (cfr. schema di decreto per il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio approvato in esame preliminare in data 1° luglio 2019) che dovrà definire anche gli obblighi di registrazione all’OAM dei Cambiavalute Virtuali, al pari delle modalità pratiche di adempimento degli obblighi previsti dalla norma primaria. In tale contesto, proprio sul tema delle “valute virtuali”, l’iter normativo ha di recente fatto un passo avanti, con l’approvazione in esame preliminare avvenuta da parte del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2019 dello schema di decreto di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio. Il percorso di attuazione sembra dunque avviato verso il consolidamento di una disciplina che ha (avrà) il merito – tra le prime al mondo – di aprire la strada ad un effettivo controllo e monitoraggio di questo nuovo mercato.