Il 1° maggio 2019 è entrato in vigore il regolamento IVASS n. 44/2019 (di seguito: “il Regolamento”) che contiene disposizioni indirizzate a imprese e intermediari assicurativi in materia di organizzazione, procedure e controlli interni nonché di adeguata verifica della clientela.
Su tali aspetti, pertanto, il quadro regolamentare attuativo della IV direttiva antiriciclaggio si completa per il comparto assicurativo, mentre nel settore creditizio e finanziario si attende l’emanazione del regolamento della Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela.
Il Regolamento non è un mero riordino di disposizioni già contenute nei provvedimenti n. 41/2012 e n. 5/2014. Né poteva esserlo, in quanto il regolatore ha dovuto ovviamente tenere conto degli indirizzi della IV direttiva antiriciclaggio, degli orientamenti internazionali e delle norme già emanate o in corso di emanazione nel settore creditizio e finanziario.
Concentrando l’attenzione sugli intermediari assicurativi, l’impressione è che tale categoria dovrà sopportare un impatto significativo in ragione dell’introduzione di maggiori obblighi e adempimenti diretti, che non sono più – o lo sono parzialmente – demandabili alle imprese per conto delle quali operano.
Emblematico è l’art. 26 del Regolamento che impone agli intermediari assicurativi di osservare “comunque” le disposizioni in materia di organizzazione e controlli, mentre la previgente disciplina contemperava l’obbligo con la proporzionalità alla dimensione e complessità operativa.
Da ciò derivano conseguenze importanti, soprattutto sugli adempimenti di registrazione e conservazione dei dati, come d’altra parte evidenziato inequivocabilmente nella relazione illustrativa del Regolamento. Qui si legge infatti che le scelte definitorie operate a livello di normativa primaria hanno reso necessario disciplinare detti obblighi “in capo agli intermediari assicurativi mentre in precedenza potevano essere assolti mediante la mera trasmissione all’impresa di riferimento”.
In prospettiva, poi, ulteriori incombenze dovranno essere affrontate dagli intermediari assicurativi che supereranno le soglie dimensionali rilevanti da stabilirsi con separato provvedimento, richiamato dall’art. 4, comma 4 del Regolamento. Anche a tale proposito la relazione illustrativa è molto chiara nell’affermare che tali intermediari, in quanto esposti a maggiori rischi di riciclaggio, saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure “sinora non previsti”.
È verosimile ritenere che un aggravio maggiore nell’adeguamento dei propri processi operativi possa interessare i mediatori o broker (iscritti nella sezione b del registro unico degli intermediari) in quanto, per definizione, privi di uno stretto collegamento con una impresa di assicurazione per conto della quale agiscono e alla quale possano appoggiarsi per contenere l’impatto degli adempimenti organizzativi.
Anche il tema dell’adeguata verifica della clientela riserva qualche novità. La semplice lettura dell’art. 55 del Regolamento, se confrontato con l’art. 31, comma 1, del regolamento n. 5/2014, lascia intendere una maggiore estensione degli adempimenti. Ciò deriva in primo luogo dalle modifiche intervenute nelle normative di rango superiore, ma anche dalla combinazione con le specificità del comparto assicurativo.
La presenza nelle polizze vita di ruoli contrattuali affatto peculiari (contraente, assicurato e beneficiario) intuitivamente amplia, laddove detti ruoli siano riferibili a soggetti diversi, gli approfondimenti da condurre circa le figure rilevanti per l’antiriciclaggio (cliente, esecutore e titolare effettivo). In ipotesi di pagamento della prestazione assicurativa a soggetto indicato dal beneficiario designato, si dovrà individuare il c.d. “titolare effettivo sub 3”, novità assoluta introdotta dal Regolamento.
I legami tra le citate figure sono rilevanti sia per l’identificazione dei titolari effettivi sia per l’indagine su natura e scopo del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale e potrebbero in concreto rendere particolarmente complessi approfondimenti e valutazioni degli intermediari assicurativi.
Un’ultima annotazione concerne l’auspicio che in un contesto come quello tratteggiato, di nuove e impegnative sfide per gli intermediari assicurativi, non si nascondano insidie aggiuntive dietro un coordinamento non impeccabile tra le autorità a vario titolo chiamate ad emanare disposizioni di attuazione della legge. Circostanza che non può dirsi scongiurata nella regolamentazione che qui ci occupa, come si può vedere nei due esempi che seguono.
In primo luogo, il ricordato emanando regolamento della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela contiene, nel testo diffuso in consultazione, disposizioni che impattano anche sul comparto assicurativo e che sarebbe quindi opportuno consolidare quanto prima. Ci si riferisce in particolare alla soglia di importo rilevante per poter considerare a basso rischio i prodotti assicurativi del ramo vita (al momento tale soglia sarebbe fissata in un premio annuale non eccedente i 1.000 euro o in un premio unico di importo non superiore a 2.500 euro).
In secondo luogo, il Regolamento (art. 2, comma 1, lett. vv) stabilisce espressamente che le società di persone sono equiparate alle società di capitali per l’applicazione dei criteri di legge sull’individuazione dei titolari effettivi. Su identica questione il Ministero dell’economia e delle finanze, nelle risposte ai quesiti più frequenti pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, sembra affermare l’esatto opposto, equiparando le società di persone alle persone fisiche e così sottraendole, parrebbe, ai criteri stabiliti dall’art. 20 del D.Lgs. 231/2007.
Risulta davvero arduo rintracciare nelle peculiarità dei contratti assicurativi argomenti su cui fondare tale diversità di trattamento.