Lo studio associato AC Annunziata&Conso intende anzitutto ringraziare codeste spettabili Autorità di Vigilanza per l’opportunità offerta di esprimere osservazioni e commenti al documento di consultazione, pubblicato in data 1 giugno 2017, relativo alla razionalizzazione degli obblighi informativi delle SGR e degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Con il presente documento si intendono trasmettere, in via congiunta, i propri commenti e osservazioni relativi alle proposte di modifiche normative afferenti tanto alla Circolare di Banca d’Italia n. 189 del 21 ottobre 1993, quanto alla Delibera CONSOB n. 17297 del 28 aprile 2010, dei quali sarà fornita separata evidenza nei paragrafi (ii) e (iii) che seguono.
(i) Premessa
Anzitutto, su di un piano generale, si desidera osservare che l’opera di razionalizzazione degli obblighi informativi delle SGR e degli OICR, oggetto della presente consultazione, dovrebbe mirare ad evitare il più possibile la duplicazione di invii alle diverse Autorità di Vigilanza: allo stato, tenuto conto della documentazione de quo sottoposta a consultazione pubblica, si ritiene che tale rischio sia sterilizzato solo con riferimento a specifiche casistiche di segnalazione, per le quali è previsto il ricorso ad un unico canale di trasmissione sia per Banca d’Italia sia per CONSOB. Al fine di semplificare ulteriormente e rendere meno onerosa la gestione dei flussi informativi, in termini preferibili tanto per codeste Autorità di Vigilanza, quanto per le entità dalle stesse vigilate, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere il ricorso ad un unico canale di trasmissione per tutti i documenti che devono essere inviati ad entrambe le Autorità di Vigilanza.
(ii) Bozza del 17° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 – Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
Con riferimento agli obblighi di segnalazione previsti in capo alle SICAF, si suggerisce di limitare quelli afferenti a patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali alle sole SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni; ciò in coerenza con la circostanza che le SICAF che designano un gestore esterno non rientrano nella definizione di “gestore” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. q-bis TUF. Sulle SICAF cc.dd. “etero-gestite”, anche in fase di autorizzazione [1], non è infatti richiesta una valutazione circa l’adeguatezza del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali previsti invece, in via generale, in capo ai soggetti a tutti gli effetti rientranti nel novero dei gestori. Resta comunque fermo il peculiare regime di capitale sociale minimo richiesto ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato con Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, di seguito “Provvedimento Banca d’Italia” (cfr. Titolo III, Capitolo I, Sezione IV).
In tale prospettiva, si suggerisce di specificare – alle pp. 23 e 24 della Bozza del 17° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 – che l’effettuazione delle segnalazioni di cui alla Sezione II, Parte Prima, della medesima Circolare riguarda le sole SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni.
(iii) Modifica della Delibera CONSOB n. 17297 del 28/04/2010 – Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati
(a) Ai codici I.14.DP.l, I.14.DP.m e I.14.DP.n sono previsti i seguenti termini per l’invio delle relazioni delle funzioni di controllo interno delle SGR:
– con riferimento alla relazione della funzione di controllo di conformità alle norme, 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, in caso di relazione annuale (ovvero 30 giorni dall’esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali, in caso di relazioni infrannuali);
– con riferimento alla relazione della funzione di gestione del rischio e alla relazione della funzione di revisione interna, 30 giorni dall’esame della relazione da parte degli organi aziendali.
Si suggerisce, dunque, di allineare in toto il termine previsto per la funzione di controllo di conformità alle norme con quello previsto per le funzioni di gestione del rischio e di revisione interna, prevedendo un unico termine per l’invio delle relazioni di tutte e tre le funzioni di controllo, corrispondente a 30 giorni dall’esame della relazione da parte degli organi aziendali.
In tale prospettiva, e laddove questo ultimo suggerimento fosse ritenuto condivisibile, appare opportuno segnalare nella presente sede anche la necessità, per quanto occorrer possa e in una prospettiva di coordinamento, di modificare il Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, punto 8 del Provvedimento Banca d’Italia, al fine di allineare i termini per l’invio delle relazioni delle funzioni di controllo, in coerenza con quanto riportato nel presente paragrafo (a).
(b) Ad integrazione di quanto riportato al paragrafo (a) di cui sopra, posto l’espresso riferimento alle sole relazioni predisposte da tali tre funzioni (controllo di conformità alle norme, gestione del rischio e revisione interna), si richiede di chiarire se anche la relazione a cura della funzione antiriciclaggio debba essere o meno oggetto di segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
(c) Ai codici I.14.DP.o e I.14.DP.p è previsto un termine pari a 30 giorni per l’invio del rendiconto di gestione e della relazione semestrale relativi agli OICR, decorrenti dalla scadenza del termine stabilito per la relativa redazione. Ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, punto 4), per il medesimo adempimento nei confronti di Banca d’Italia è invece previsto un termine pari a 10 giorni decorrenti a loro volta dal termine previsto dal D.M. (ossia il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015, adottato ai sensi dell’art. 39 TUF).
Stante tale disallineamento tra i termini previsti per l’invio delle relazioni degli OICR gestiti, si richiede di valutare l’opportunità di allineare i termini previsti dalla Delibera CONSOB n. 17297 del 28/04/2010 a quelli previsti dal Provvedimento Banca d’Italia, ossia 10 giorni dai termini previsti dal D.M.
Si coglie altresì l’occasione per suggerire una modifica terminologica con riferimento all’adempimento di cui al codice I.14.DP.o, consistente nella sostituzione dell’espressione “rendiconto di gestione” con quella di “relazione annuale”, in coerenza con il disposto degli artt. 2-3 del sopra richiamato D.M.
(d) Si segnala che al codice I.14.DE.h della Delibera CONSOB n. 17297 del 28/04/2010 è previsto che il regolamento di gestione degli OICR deve essere inviato entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento è o si intende approvato ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia. Allo stesso tempo, proprio ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia (Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, punto 15), le SGR sono tenute a trasmettere alla Banca d’Italia, entro 10 giorni dall’approvazione, il regolamento di gestione dei fondi che (ai sensi dell’art. 37, comma 4, TUF) non sono soggetti all’approvazione della stessa Banca d’Italia.
Stante dunque tale disallineamento, si chiede di valutare l’opportunità di allineare il termine di invio ai sensi del codice I.14.DE.h a quello previsto dal Provvedimento Banca d’Italia (i.e. 10 giorni).
(e) Per quanto attiene alla documentazione contabile da inviare ai sensi della Delibera CONSOB n. 17297 del 28/04/2010, i codici I.15.DP.a, I.15.DP.b, I.15.DP.c, I.15.DP.d e I.15.DP.e fanno rispettivamente riferimento al bilancio d’esercizio, alla relazione dell’organo amministrativo sul bilancio d’esercizio, alla relazione dell’organo con funzioni di controllo sul bilancio d’esercizio, alla relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, e alla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio. Stante tale formulazione, si rinviene un parziale disallineamento rispetto alla terminologia impiegata nel Provvedimento Banca d’Italia (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, punto 4.1) ove è richiesto alla SGR di inviare “entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell’assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredati della documentazione prevista dalla legge e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
In tale prospettiva, si propone di modificare la descrizione dei codici della Delibera CONSOB n. 17297 del 28/04/2010 in modo da garantire uniformità rispetto alla terminologia impiegata nel Provvedimento Banca d’Italia e assicurare così piena coerenza tra le rilevanti disposizioni predisposte dalle Autorità di Vigilanza in materia di invio della documentazione contabile.
(f) Da ultimo, si propone di eliminare l’obbligo di comunicazione verso CONSOB, previsto dal codice I.14.DS.a della Delibera CONSOB n. 17297 del 28/04/2010, dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 15 TUF: trattandosi infatti di obbligo informativo già previsto a vantaggio della Banca d’Italia, la quale rappresenta l’Autorità preposta a regolare e valutare il rispetto dei requisiti di onorabilità e sana e prudente gestione in capo ai partecipanti al capitale delle SGR, si ritiene che l’invio di tali informazioni anche alla CONSOB determini una ingiustificata duplicazione degli oneri informativi in capo ai soggetti vigilati.
[1] Nella documentazione da allegare nell’ambito della procedura autorizzativa delle SICAF etero- gestite, non sono inclusi la relazione sulla struttura organizzativa e il programma di attività, nel quale sono indicati gli elementi in ordine alla capacità delle SICAF di mantenersi in condizioni di equilibrio e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell’attività.