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di Annunziata&Conso del 02/03/2020

PILL n. 3 – 2020

02/03/2020

Prime riflessioni sulla consultazione pubblica concernente la Raccomandazione Consob sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex-post dei costi e oneri

  1. Introduzione.

La Consob ha posto in pubblica consultazione la propria “Raccomandazione” concernente le modalità di adempimento dell’obbligo previsto dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), riguardante la rendicontazione ex-post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori (1).

Le osservazioni al documento di consultazione in commento dovranno essere trasmesse all’Autorità entro il 7 marzo 2020. Si tenga conto che, comunque, la Consob si aspetta che gli intermediari applichino le raccomandazioni a partire dalla rendicontazione su costi e oneri relativa all’anno 2019.

  1. Inquadramento normativo e destinatari.

Nello specifico, il quadro normativo di riferimento, vigente dall’inizio del 2018, è definito dall’art. 21, co. 1 e 25-bis del d.lgs. 58/1998 (TUF) e dall’art. 36, co. 1, 2, lett. d) e 3 del Regolamento Consob n. 20307/2017 – emanato in data 15 febbraio 2018 – (Regolamento Intermediari), che richiama le pertinenti norme del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (2).

Quanto ai destinatari, la raccomandazione in esame è rivolta a: (i) le SIM (3), (ii) le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, (iii) le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, (iv) le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, (v) i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, (vi) le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, nonché le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e attività di investimento, (vii) gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati, nonché (viii) i consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria (ex artt. 18-bis e 18-ter, TUB) (4).

Infine, nonostante la materia dei costi e degli oneri riguardi principalmente la trasparenza informativa verso i clienti al dettaglio, la raccomandazione è applicabile anche nei confronti dei clienti professionali e controparti qualificate.

  1. Contenuto della raccomandazione.

3.1. Struttura e contenuto dell’informativa aggregata.

La raccomandazione in consultazione precisa che la rendicontazione dei costi e degli oneri dovrebbe essere resa alternativamente: (i) con un documento stand alone; oppure (ii) all’interno di un documento di contenuto più ampio, purché sempre chiaramente distinguibile.
Inoltre, l’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata dovrebbe essere effettuata attraverso l’impiego della nota tabella indicata dall’ESMA nella Q&A n. 13, distintamente per il servizio di gestione di portafogli e per gli altri servizi; i costi sono quelli effettivamente sostenuti dal cliente nel periodo di riferimento del rendiconto. Unitamente alla predetta tabella, gli intermediari rappresentano l’illustrazione dell’effetto cumulato dei costi sul rendimento lordo e netto.

Per quanto riguarda il parametro di riferimento per la rappresentazione dell’importo percentuale di costi e oneri, la Consob richiede che lo stesso sia coerente con il livello di aggregazione dei costi e oneri impiegato; ad esempio, per il servizio di gestione di portafogli dovrebbe farsi riferimento alla “giacenza media” relativa al solo rapporto gestito.

Rileva, ancora, la richiesta dell’Autorità agli intermediari di: (i) esplicitare una sintetica spiegazione del significato di ciascuna voce di costo, e (ii) rappresentare i criteri utilizzati ai fini della determinazione del valore percentuale di costi e oneri e/o dell’impatto dei medesimi sul rendimento.

3.2. Rapporto fra informativa aggregata e analitica.

Considerato che gli intermediari, laddove richiesto dal cliente, devono fornire le informazioni relative alla rendicontazione ex-post anche in forma analitica, la raccomandazione in consultazione prescrive agli stessi di porre gli investitori in condizione di poter riconciliare le voci esposte nell’informativa analitica e in quella aggregata.

3.3. Tempistica di invio della rendicontazione ex-post.

Considerata la diversa tempistica definita dagli intermediari per l’invio della relazione sui costi e gli oneri – che deve avere almeno cadenza annuale -, gli stessi:

  • trasmettono le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
  • in caso di rendicontazioni infrannuali, l’invio viene effettuato entro la fine del periodo successivo a quello di riferimento (ad esempio, in caso di rendicontazioni trimestrali quella relativa al primo trimestre sarà inviata entro giugno successivo, in caso di comunicazioni mensili quella relativa a gennaio sarà inviata entro febbraio);
  • in caso forniscano sia una rendicontazione annuale, sia una rendicontazione infrannuale, dovrebbero chiarire al cliente che l’importo annuale potrebbe non coincidere, nei valori assoluti e/o in quelli percentuali, con la sommatoria degli importi esposti negli intervalli intermedi.
  1. Note conclusive.

La raccomandazione in consultazione, inserendosi nel consolidato quadro normativo sui costi e oneri, risponde ad esigenze di trasparenza informativa connesse alla prestazione di servizi e attività di investimento in quanto assicura – se correttamente adempiuta – che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e oneri funzionali ad una corretta e ponderata valutazione degli investimenti, anche in un’ottica di confronto tra diversi servizi e strumenti finanziari. Essa discende dal principio generale per cui tutte le informazioni indirizzate alla clientela devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”, e tiene conto delle specificità del mercato domestico, caratterizzato dalla presenza di una rilevante attività distributiva diretta a investitori retail.

Ciò considerato, l’obiettivo dell’Autorità con la “Raccomandazione” in commento è di allineare le modalità di ottemperanza degli intermediari alle prescrizioni sulla trasparenza informativa sui costi e oneri, nonché di garantire la pronta individuazione della disclosure sui costi ed oneri, la comprensione del significato delle singole voci considerate, nonché la loro effettiva incidenza sull’attività svolta o sul servizio prestato.

 

  1. La Raccomandazione è disponibile al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso. Si segnala, inoltre, che il documento in esame si pone in continuità con il Richiamo di attenzione n. 2 emanato dalla Consob il 28 febbraio 2019, disponibile al seguente link: http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20190228_n_2.pdf/2234dd7c-5f30-42f6-b0ca-e2fcb3bb0be4.
  2. A riguardo, peraltro, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato – già a partire dal 16 dicembre 2016 – le “Question & Answers on MiFID II and MiFIR invero protection topics” che, nella Sezione 9, “Informazion on costs and charges” sono intervenute su taluni aspetti specifici (Q&A ESMA).
  3. Ivi comprese le società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996.
  4. Si tratta degli intermediari definiti dall’art. 35, co. 1, lett. b) del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 20307/2018).