Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: la disciplina transitoria del D.lgs. n. 90/2017, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) n. 2015/847
Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 90/2017 – pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2017 – che ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 231/2007 e al D.lgs. 109/2007, per recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio).
L’art. 9 del menzionato D.lgs. n. 90/2017 contiene alcune norme transitorie sull’applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione. A riguardo, con la Comunicazione del 4 luglio 2017, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, ha fornito un elenco di provvedimenti da considerare efficaci e/o applicabili in via transitoria.
I provvedimenti elencati nella Comunicazione concernono i profili di competenza della UIF e segnatamente hanno ad oggetto: (i) Segnalazioni di operazioni sospette; (ii) Segnalazioni antiriciclaggio aggregate; (iii) Astensione e operazioni di restituzione.
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