La c.d. “Manovrina” supera i dubbi interpretativi riguardo la definizione di “investimenti qualificati” dei PIR e estende l’esenzione per le forme pensionistiche complementari
Il d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “Manovrina”) è intervenuto, tra le altre, anche in materia di detassazione degli “investimenti qualificati” in PMI residenti in Italia, introdotta dalla Legge di bilancio 2017 (l. n. 232/2016).>
Con il d.l. in parola il Governo:
(i) supera i dubbi interpretativi, sollevati in sede di prima applicazione, riguardo la definizione di “investimenti qualificati” idonei a costituire un piano di risparmio a lungo termine (“PIR”);
(ii) inoltre, amplia la fattispecie di esenzione per le forme pensionistiche complementari, di cui al d.lg. n. 252/2005 (i.e. fondi pensione negoziali; fondi pensione aperti; Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP); fondi pensione preesistenti), eliminando il limite delle “partecipazioni qualificate”, che invece sembra rimanere immutato per gli investimenti della specie effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (ossia dalle “Casse di previdenza”);
(iii) infine introduce alcune previsioni di dettaglio, più operative, attese per la gestione pratica degli investimenti.
Quanto al primo aspetto – rif. (i) – il d.l. n. 50/2017 riformula anzitutto l’articolo 1, comma 101 della Legge di bilancio 2017, correggendo il refuso del richiamo al comma 90, presente nella prima stesura della legge, in luogo del comma 102. Viene così chiarito che il PIR può avere ad oggetto non solo gli strumenti di cui al comma 89 [1], ma più in generale gli strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti in Italia, in uno Stato UE o SEE. Resta comunque ferma la possibilità di costituire PIR mediante l’investimento in quote o azioni di OICR italiani, istituiti in un paese UE o SEE, che investono prevalentemente nei suddetti strumenti finanziari (considerati “investimenti qualificati”, ai sensi del comma 104).
Ancora in materia di PIR, il d.l. n. 50/2017 estende il termine entro cui è necessario reinvestire il controvalore conseguito in caso di rimborso anticipato (i.e. prima del quinquennio) degli strumenti finanziari oggetto di investimento, da trenta a novanta giorni (comma 106).
Per quanto concerne, invece, i fondi pensione – rif (ii) -, il d.l. n. 50/2017 modifica il comma 94 della Legge di bilancio 2017, eliminando la previsione secondo cui l’esenzione ai fini dell’imposta sul reddito fosse circoscritta ai redditi derivanti da partecipazioni diverse da quelle qualificate, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), TUIR. In tal modo, fermi restando i limiti quantitativi di investimento rispetto all’attivo patrimoniale (max 5%), i fondi pensione potranno beneficiare dell’esenzione anche rispetto ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi del TUIR, purché riconducibili agli “investimenti qualificati”, a norma del comma 89.
Alla luce delle succitate modifiche, il regime di detassazione introdotto dalla Legge di bilancio 2017, varia dunque in conseguenza delle differenti definizioni di “investimento qualificato”, cui i “percettori” (i.e. destinatari della norma) possono accedere (commi 89 e 102), e delle differenti configurazioni di investimento, di caso in caso, idonee ai fini della detassazione (commi 90, 94, 102 e ss.).
Nel file allegato si riporta una tabella con evidenza di tutte le modifiche introdotte dal d.l. n. 50/2017, anche in relazione ai profili di maggior dettaglio operativo, cui si è dato cenno in apertura – rif (iii).
[1] “a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, […], o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo; b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, […], o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a)”.