Accordo Brexit: per Westmister è no, quale scenario per gli intermediari?
Continua l’odissea della Brexit: il parlamento britannico ha bocciato per la seconda volta l’accordo sottoscritto da Theresa May con i partner europei, riaprendo tutti gli scenari. Il 13 marzo si è votato a favore di un’uscita senza accordi diplomatici e il 14 marzo si decide se chiedere all’UE un rinvio sulla scadenza del 29 marzo.
Il Primo Ministro inglese continua a difendere il suo operato cercando, ovviamente, un accordo, ma non si può escludere con certezza lo spettro di un “Hard Brexit”.
Tale ipotesi di una Brexit no-deal, ossia senza accordi, produrrebbe implicazioni che mutano in tutta Europa a seconda del luogo e del settore economico, ma con certezza causerebbe, in assenza di adeguate misure legislative transitorie, notevoli impatti sull’operatività transfrontaliera degli intermediari nazionali. Tali soggetti, infatti, a partire dalla data del recesso, dovrebbero cessare la prestazione di servizi e attività di investimento, non potendo più accedere al beneficio del passaporto per la prestazione delle proprie attività nel Regno Unito. Parimenti, gli intermediari britannici non potrebbero più svolgere attività sul territorio della Repubblica avvalendosi delle preesistenti abilitazioni.
A tal proposito, con lo Statement del 19 dicembre 2018 (segnalato da CONSOB lo scorso 12 marzo 2019), l’ ESMA (European Secutities and Markets Authority) ha richiamato l’attenzione degli operatori richiedendo agli intermediari – banche e imprese di investimento – con sede nel Regno Unito che prestano in Italia servizi e attività di investimento, mediante succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi, di fornire alla propria clientela informazioni appropriate sulle misure adottate, o da adottare, in connessione con la Brexit, nonché sulle relative implicazioni nei rapporti con i medesimi clienti.
In particolare, gli intermediari devono fornire un’adeguata informativa a ciascun cliente interessato, graduata in funzione delle caratteristiche del medesimo cliente, in merito:
- ai prospettati impatti della Brexit sulle modalità di prestazione dei servizi;
- alle iniziative adottate per garantire l’ordinata gestione dei rapporti giuridici in essere;
- alle principali implicazioni relative all’operatività dell’intermediario.
I medesimi adempimenti informativi devono essere, altresì, rispettati dalle banche e dalle imprese di investimento italiane (SIM) che prestano in via transfrontaliera nel Regno Unito servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, anche nel rispetto della disciplina prevista al riguardo nel Regno Unito.
Oltre al rispetto dell’obbligo di comunicazione nei confronti della clientela, gli intermediari interessati sono, altresì, tenuti alla pubblicazione delle medesime informazioni, sia in italiano, sia in inglese, sul proprio sito internet.