PILL n. 13–2020

02/07/2020

Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Annunziata&Conso

Il 24 giugno scorso è stato pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia l’aggiornamento n. 33 del 23 giugno 2020 alla Circolare della medesima Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, “Disposizioni di vigilanza per le banche” (“Circolare 285”), con cui si introduce nella Parte III di detta Circolare il nuovo Capitolo 11.

Tale capitolo riproduce con limitate modifiche la disciplina delle attività di rischio e dei conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati emanata dalla Banca d’Italia in attuazione dell’art. 53, commi 4 e ss., del TUB e in precedenza contenuta nel Capitolo 5 del Titolo V nella Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

Com’è noto, il citato art. 53 del TUB prevede tra l’altro, che, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza regolamentare, la Banca d’Italia disciplini condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati, nonché i conflitti di interessi tra le banche e i soggetti sopra indicati in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. La norma in questione mira ad assicurare che l’attività delle banche sia mantenuta immune dai condizionamenti che potrebbero derivare, tra gli altri, da rapporti di immedesimazione organica, da legami partecipativi, contrattuali o di altra natura; condizionamenti ritenuti dal legislatore incompatibili con una sana e prudente gestione della banca stessa e con un’ottimale allocazione del risparmio raccolto presso il pubblico.

L’aggiornamento alla Circolare 285 – oltre ad integrare la disciplina secondaria di cui trattasi nelle Disposizioni di vigilanza – ha una duplice finalità: da un lato, adeguare la disciplina stessa alle modifiche apportate al TUB e all’introduzione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) e, dall’altro, escludere, a determinate condizioni, le partecipazioni in imprese assicurative dall’applicazione dei limiti prudenziali alle attività di rischio delle banche verso soggetti collegati.

Più precisamente, ai sensi del par. 2 della Sezione II del nuovo Capitolo 11, sono escluse da tali limiti le partecipazioni “detenute [da una banca o da un gruppo bancario] in un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell’articolo 471 CRR”.

La modifica tiene conto dell’evoluzione del trattamento prudenziale delle partecipazioni assicurative (c.d. “Danish compromise”) e rende coerenti i limiti prudenziali sopra richiamati con la disciplina delle partecipazioni infragruppo, poiché in entrambi i casi sono previsti gestione e controllo integrati dei rischi da parte della banca partecipante.

Come ben evidenziato dal par. 2 della Sezione I del Capitolo 11 in commento, la disciplina di cui trattasi va letta congiuntamente con le altre norme dell’ordinamento  volte a prevenire l’insorgenza e a presidiare adeguatamente i conflitti d’interessi nell’ambito dell’attività bancaria e finanziaria.

In quest’ottica, va anzitutto ricordato l’art. 136 (“Obbligazioni degli esponenti bancari”) del TUB, il quale, riprendendo ed ampliando quanto in precedenza stabilito dall’art. 38 della Legge Bancaria, prevede che – fermo il disposto dell’art. 2391 c.c. – l’esponente bancario non possa contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa unanime deliberazione dell’organo di amministrazione, assunta con l’astensione dell’esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo.

Qualora la banca faccia ricorso al mercato del capitale di rischio (ossia, sia quotata o abbia emesso strumenti finanziari diffusi in modo rilevante presso il pubblico), rilevano inoltre ai fini che qui interessano l’articolo 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate e il regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, che vi ha dato attuazione.

A completamento di quanto precede, si segnala che l’aggiornamento della Circolare 285 in commento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia (cioè, il 25 giugno 2020) e che dalla stessa data deve ritenersi abrogato il sopra richiamato Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263.

Le banche devono applicare le nuove disposizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2020. Le banche che intendono applicare le nuove disposizioni successivamente alla segnalazione riferita al 30 giugno 2020 ne devono dare comunicazione alla Banca d’Italia, indicando la data entro la quale intendono adeguarsi al nuovo regime. Fino al pieno adeguamento al nuovo regime, le banche continuano ad applicare quanto previsto dal Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263.

Documenti consultabili

  • Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Aggiornamento n. 33 del 23 giugno 2020, consultabile qui.

l'Autore

gli Autori

Vai al profilo

Vai al profilo