PILL n. 05–2018

04/07/2018

Avvio dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF)

Annunziata&Conso

In data 29 giugno 2018, la Consob e l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (“OCF”), hanno sottoscritto il protocollo d’intesa (“protocollo”) previsto dall’art. 1 comma 41 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

La sottoscrizione del protocollo consente l’avvio dell’operatività dell’OCF, a partire dal 2 luglio p.v. (delibera Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 “delibera”)[1], limitatamente a quanto segue:

1) all’attività istruttoria concernente le iscrizioni all’Albo – con esonero dalla prova valutativa[2]dei consulenti finanziari autonomi (“CFA”) e delle società di consulenza finanziaria (“SCF”), ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 206/2008.

2) ai poteri di vigilanza di cui all’art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell’attività istruttoria concernente l’avvio dei procedimenti cautelari ad un anno (art. 7-septies, comma 2 del TUF) nonché dei procedimenti sanzionatori (art. 196 TUF), nei confronti dei consulentifinanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Con riferimento all’attività istruttoria relativa alle iscrizioni all’Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle SCF, tale attività si sostanzia:

– nell’accertamento da parte dell’OCF del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali della società richiedenti l’iscrizione e dei consulenti autonomi, ai sensi delle previsioni attuative degli artt. 18-bis e 18-ter del TUF[3] e di quanto prescritto dagli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenza (cfr. art. 6.1 protocollo)[4]; e

– nella valutazione di congruità dello svolgimento da parte dei soggetti interessati dell’attività di consulenza in materia di investimenti e della misura della stessa (cfr. art. 7.1 protocollo)[5].

Ciò premesso, le richieste di iscrizione dei CFA già iscritti e delle nuove SCF, devono essere presentate ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Intermediari[6].

In particolare, con riferimento alle SFC, tale richieste d’iscrizione devono dare prova della sussistenza, in capo alla richiedente, dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di onorabilità (per soci ed esponenti aziendali), mancanza di situazioni impeditive (per esponenti aziendali) e incompatibilità dell’attività: non devono essere state applicate pene previste dall’art. 4 del D.M. 206 del 24 dicembre 2008 e non siano stati adottati i provvedimenti riportati dall’art. 3 comma 1 e 2 del medesimo D.M. 206. Inoltre non devono sussistere le cause di incompatibilità previste dall’art. 163 del Regolamento Intermediari.

B. Requisiti di indipendenza (per la società, i soci e gli esponenti aziendali con funzioni di amministrazione e direzione): non possono intrattenere direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di varia natura che possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti con: (i) emittenti e intermediari, (ii) società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, (iii) azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, (iv) amministratori o dirigenti di tali società.

Tali richieste, ai sensi delle Disposizioni per la presentazione della domanda di iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari (adottate con delibera del 28 maggio 2018, n. 925), devono, altresì, essere corredate di tutta la documentazione di seguito specificata:

  1. Modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante della società;
  2. La documentazione che il richiedente deve allegare al modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti;
  3. Fatture e altra documentazione idonea a dimostrazione dell’attività svolta, del volume d’affari e del numero dei clienti del periodo di interesse;
  4. Copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società ed eventuale ulteriore documentazione modificativa o integrativa della precedente;
  5. Certificato attestante l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio con data di rilascio non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo;
  6. La relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa (si faccia riferimento alla griglia per la stesura della relazione per SCF allegata al modulo di iscrizione per SCF)
  7. Attestazione del pagamento del contributo di iscrizione;
  8. Attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG);
  9. Il certificato della polizza assicurativa stipulata rilasciato dalla Compagnia di assicurazione che riporti il periodo di validità e i massimali di copertura.

In ordine ai tempi di istruttoria, essi iniziano a decorrere dalla data di avvio del procedimento coincidente con la data di ricezione da parte di OCF della domanda di iscrizione completa (anche di tutti gli allegati) e sono, salvo eventuali sospensioni e interruzioni:

  • per le SCF massimo 180 giorni;
  • per i CFA la cui SCF è in corso di iscrizione, i termini del procedimento sono

strettamente legati a quelli del procedimento della SCF.

In conclusione, quindi, questo “primo avvio” dell’operatività dell’OCF, è volto a garantire la continuità operativa dei soggetti già operanti in virtù del regime di proroga. Pertanto, tali soggetti, entro 6 mesi decorrenti dal 2 luglio p.v.,potranno presentare all’OCF le richieste di iscrizione all’Albo nelle rispettive sezioni dedicate, a condizione che soddisfino i requisiti per l’esonero dalla prova valutativa ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 206.

[1] La delibera Consob n. 20503 è esclusivamente rivolta ai soggetti che operano in regime di proroga e non contiene le indicazioni per coloro che volessero richiedere l’iscrizione ex novo quali consulenti finanziari autonomi o SCF.

[2] In ordine ai requisiti necessari per poter beneficiare dell’esonero dalla prova valutativa ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 206, si
(i) con riferimento all’iscrizione nella sezione “consulenti finanziari autonomi” dell’Albo, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, co. 1, del D.M. n. 206, sono esonerate dalla prova valutativa:

A. le persone fisiche che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell’ultimo triennio;

B. le persone fisiche che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell’ultimo triennio, l’incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

(ii) con riferimento all’iscrizione nella sezione “società di consulenza finanziaria”, ai fini dell’esonero ex punto (i), si prevede che la consulenza in materia di investimenti debba essere stata svolta in misura significativa.

[3] Cfr. D.M. n. 206 e D.M. 5 aprile 2012, n. 66.

[4] Cfr. ESMA/2015/1886.

[5] Tale valutazione, come da ultimo specificato dall’art. 7 del protocollo, tiene in considerazione il volume d’affari prevedendo che, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell’ultimo triennio, anche non continuativi, debba riferirsi ad un’attività svolta in favore di almeno 2 (due) clienti per ciascun periodo di attività e deve essere almeno pari a:

(i) con riferimento all’iscrizione nella sezione “consulenti finanziari autonomi” dell’Albo,10.000 euro annualizzati;
(ii)con riferimento all’iscrizione nella sezione “società di consulenza finanziaria” dell’Albo,35.000 euro annualizzati.

[6] Cfr. Rispettivamente, art. 148, co. 2 e 3, del Regolamento Intermediari.

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