Il 9 gennaio 2024 la Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti in relazione al Provvedimento del 1° agosto 2023 (di seguito il “Provvedimento”) di recepimento degli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/05) su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio, che aggiorna le disposizioni di Banca d’Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
I chiarimenti riguardano i seguenti temi:
- Esponente responsabile per l’antiriciclaggio (di seguito “Esponente Responsabile AML”).
- Funzione antiriciclaggio (di seguito “Funzione AML”).
- Nomine dell’Esponente responsabile AML nei Gruppi.
- La relazione di Gruppo.
- L’aggiornamento della policy antiriciclaggio (di seguito la “Policy AML”).
In relazione al punto 1, la Banca d’Italia specifica che:
- l’incarico di Esponente Responsabile AML può essere attribuito all’Amministratore Delegato (di seguito “AD”) e ad un Amministratore privo di altre deleghe (c.d. “non esecutivo”). Con riferimento a quest’ultima figura si chiarisce che, per effetto della nomina, l’Amministratore non esecutivo acquisirà la qualifica di amministratore esecutivo e, in quanto tale, dovrà rispettare i requisiti e i criteri di idoneità previsti per tale ruolo.
- Nell’individuare l’amministratore a cui conferire l’incarico, gli intermediari dovranno comunque tenere in considerazione i requisiti di cui alla Sezione III-bis del Provvedimento (ovvero: possesso di i) adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera e ii) tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente i propri compiti) , ed eventuali situazioni di conflitto d’interessi.
- L’Esponente Responsabile AML non può delegare a terzi i compiti a lui designati.
- L’obbligo di nominare l’Esponente Responsabile AML si applica anche alle succursali di intermediari bancari e finanziari insediate in Italia, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, e non può essere assegnato a un componente dell’organo amministrativo della casa madre. L’incarico si intende assegnato agli esponenti delle succursali (come, ad esempio, il branch manager). In mancanza di un organo amministrativo a livello locale, non trovano applicazione le previsioni che disciplinano la procedura di nomina e i requisiti dell’Esponente Responsabile per l’AML.
- I destinatari del Provvedimento sono tenuti a dettagliare all’interno della Policy AML le ipotesi di conflitto di interessi applicabili all’Esponente Responsabile AML e le misure per prevenirle e mitigarle; è ammesso il rinvio a policy interne preesistenti, purché idonee ad individuare e gestire le diverse fattispecie di conflitti.
In relazione al punto 2, la Banca d’Italia specifica che:
- • le disposizioni del Provvedimento non obbligano i relativi Destinatari a formalizzare la nomina di un sostituto del Responsabile antiriciclaggio (di seguito “Responsabile AML”); questa opzione è indicata a titolo meramente esemplificativo per garantire la continuità operativa della Funzione AML.
- In caso di clientela classificata ad “alto rischio”, l’obbligo di acquisire il parere della Funzione AML si applica solo ai casi di apertura e prosecuzione di rapporti continuativi; di conseguenza, tale obbligo non si applica alle operazioni cd. “occasionali”.
- L’obbligo, in capo all’Alto Dirigente, di acquisire il parere della Funzione AML si applica ad ogni rapporto continuativo instaurato, o da instaurarsi, per cui il Decreto impone l’approvazione di un alto dirigente, senza eccezioni.
In relazione al punto 3, la Banca d’Italia specifica che:
- ciascuna componente del gruppo deve nominare un proprio Esponente responsabile AML.
- Il ruolo di Esponente responsabile AML a livello di gruppo può essere ricoperto anche dall’Esponente responsabile AML della capogruppo.
In relazione al punto 4, la Banca d’Italia specifica che:
- l’obbligo di presentazione della relazione annuale della Funzione AML di gruppo si aggiunge (e non sostituisce) a quello valevole per ciascuna entità del Gruppo.
In relazione al punto 5, la Banca d’Italia specifica che:
- i Destinatari del Provvedimento sono tenuti a conformarsi a tutte le novità a partire dal 14 novembre 2023, ad eccezione della nomina dell’Esponente Responsabile AML, che può essere prorogata fino al primo rinnovo degli organi sociali (e comunque entro, e non oltre, la data del 30 giugno 2026).
- La nomina dell’Esponente Responsabile AML, appartenga o meno a un gruppo, deve inderogabilmente avvenire non oltre il primo rinnovo degli organi sociali (e comunque entro, e non oltre, la data del 30 giugno 2026); di conseguenza, la nomina può avvenire in un momento antecedente la naturale scadenza dell’organo amministrativo.
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