PILL n. 03–2018

14/02/2018

Comunicazione della Banca d’Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari

Annunziata&Conso

In data 9 febbraio 2018, la Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione concernente le modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal nuovo D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, che recepisce la IV Direttiva Antiriciclaggio 2015/849 inerente alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Comunicazione fornisce indicazioni sia riguardo al periodo transitorio, in scadenza il prossimo 31 marzo, sia a quello successivo, fino all’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dell’Autorità di Vigilanza.

Nello specifico, il provvedimento si focalizza:

  1. sulla relazione tra le nuove norme introdotte dal Decreto e la normativa attuativa emanata in base alle vecchie previsioni di legge;
  2. sulle modalità e limiti dell’applicabilità dei Provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia.

Per quanto concerne il primo punto, l’Autorità ha stabilito che, in caso di contrasto, le nuove norme introdotte dal D. Lgs. 90/2017 prevalgono le vecchie previsioni di legge, attenendosi al principio lex posterior derogat priori. Pertanto, gli intermediari sono tenuti ad “attenersi, fino al 31 marzo 2018, alle previsioni contenute nei provvedimenti della Banca d’Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina di legge”.

Per quanto attiene al secondo punto, l’Autorità, sempre in base al suddetto principio, ha stabilito, in relazione ai provvedimenti da essa emanati in attuazione alle vecchie previsioni di legge, che:

  • il Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 recante “Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” risulta in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo e quindi applicabile;
  • il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante “Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione” non è più in vigore a causa dell’abrogazione delle diposizioni di legge che imponevano l’obbligo di registrare i dati nell’Archivio Unico Informatico. Tuttavia, in attesa di un provvedimento che disciplini gli obblighi di conservazione dei dati (ex artt. 31 e 32 del D. Lgs 90/2017) per l’assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio e di norme di attuazione che possono anche consentire l’utilizzo di archivi informatizzati, l’utilizzo dell’Archivio Unico Informatico è considerato idoneo ad assolvere tali obblighi;
  • il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela” risulta applicabile limitatamente agli aspetti che le nuove disposizioni di legge disciplinano in linea di continuità con le vecchie previsioni normative. Segnatamente, restano applicabili le norme che disciplinano la profilatura della clientela, l’ambito di applicazione, l’acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo, il controllo costante del rapporto, gli obblighi rafforzarti di adeguata verifica e le connesse previsioni di operatività a distanza, ad eccezione delle PEPs “domestiche”, le quali sono incompatibili con la nuova normativa. Risultano tuttavia interamente inapplicabili la Parte Terza del suddetto Provvedimento sulle misure semplificate di adeguata verifica, nonché l’Allegato 1 sull’individuazione del titolare effettivo sub 2. Per quanto concerne le fattispecie introdotte dal D. Lgs. 90/2017, la Banca d’Italia ha stabilito che gli intermediari devono applicare direttamente gli obblighi di adeguata verifica come previsti dalle nuove norme di legge, in particolare le disposizioni ex da 17 a 30, essendo norme molto analitiche avendo incorporato aspetti in precedenza rimessi alla normativa di attuazione delle Autorità di Vigilanza.

Inoltre, per il corretto adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio, la Banca d’Italia raccomanda agli intermediari di prendere in considerazione anche gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio pubblicati il 4 gennaio 2018, limitatamente alla compatibilità con l’ordinamento italiano. Infine, l’Autorità precisa che fino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi di competenza della medesima, il rispetto da parte degli intermediari delle indicazioni contenute nella Comunicazione assicura la conformità con il nuovo quadro legislativo anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio.

l'Autore

gli Autori

Vai al profilo

Vai al profilo