PILL n. 09-2020

24/04/2020

Comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia in relazione alla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza COVID-19

Annunziata&Conso

1. Introduzione.

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha emanato, in data 16 aprile 2020, una comunicazione finalizzata a richiamare l’attenzione dei soggetti obbligati all’adempimento della normativa antiriciclaggio con riferimento ai rischi di comportamenti illeciti connessi con l’emergenza da COVID-19[1]. Tale comunicazione deriva dalla crescita dell’esposizione del sistema-economico finanziario a rilevanti rischi afferenti, inter alia: al pericolo di truffe, fenomeni corruttivi e possibili manovre speculative; all’indebolimento economico di famiglie e imprese che accresce il rischio di usura ed aumenta la pervasività delle organizzazioni criminali; a possibili casi di sviamento ed appropriazione degli interventi pubblici a sostegno della liquidità; nonché all’abuso degli strumenti tecnologici per la realizzazione di azioni illegali.

Alla luce di tali aspetti problematici, la UIF rileva, sulla scorta delle preoccupazioni già sollevate da istituzioni nazionali ed internazionali[2], la necessità di prevenire possibili effetti distorsivi dell’economia legale mediante il corretto ed attento utilizzo dell’apparato di prevenzione del riciclaggio. In proposito, viene richiesto un impegno particolare alla parte attiva del sistema di prevenzione – composta da intermediari, professionisti, operatori qualificati e Pubbliche amministrazioni – mediante l’intercettazione e la comunicazione tempestiva alla UIF di tutte le situazioni sospette.

2. I comportamenti a rischio.

2.1. I settori delle forniture e dei servizi collegati alla gestione dell’emergenza.

La UIF segnala nella Comunicazione determinati profili comportamentali a rischio, relativi, in particolare alle possibili truffe nei settori delle forniture e dei servizi collegati alla gestione dell’emergenza. In proposito, assumono certamente rilievo l’offerta e la commercializzazione di prodotti presentati come funzionali al contrasto del COVID-19, ma in realtà non esistenti, contraffatti o con caratteristiche e qualità non conformi agli standard, ciò, a maggior ragione, laddove tale attività sia svolta da operatori privi di esperienza in tali settori o comunque mediante manovre speculative. In tale ottica, la UIF evidenzia l’importanza, quali campanelli d’allarme, di eventuali motivi di incompatibilità o incoerenza tra l’operatività corrente e il profilo dei soggetti coinvolti ovvero le carenze di informazione fornire al cliente.

Perimenti rilevano, secondo la UIF, i rischi legati ad ipotesi corruttive negli affidamenti per l’approvvigionamento di forniture e servizi di assistenza e ricerca, i quali possono essere mitigati da approfondimenti rafforzati nel caso di coinvolgimento di persone politicamente esposte (PEP) ovvero in presenza di importi rilevanti o non coerenti. In proposito, è necessario, secondo la UIF, che i soggetti obbligati, in particolare i professionisti, valutino l’operatività delle imprese clienti che si trovano in condizione di difficoltà finanziaria, al fine di intercettare ipotesi di abusi delle possibilità offerte dalle disposizioni dirette ad agevolarne la continuità operativa[3].

Il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione, anche in materia di adeguata verifica, e la valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili sui soggetti che richiedono i finanziamenti, risultano utili ad arginare il rischio di abusi tanto nella fase di accesso alle misure economiche adottate dal governo, quanto in quella di utilizzo delle risorse disponibili. Possono assumere rilievo, in proposito, condotte fraudolente poste in essere mediante l’alterazione o la falsificazione della documentazione necessaria ovvero in violazione delle norme che ne disciplinano l’erogazione – quali ipotesi di mendacio, reati di falso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebite percezioni ai danni dello Stato – o la destinazione, quali la malversazione ai danni dello Stato o altre attività distrattive collegate anche ai reati societari e che presentano elevanti rischi di riciclaggio.

Altrettanto importante, sempre in ottica di mitigazione del rischio, risulta anche il monitoraggio dei rapporti sui quali confluiscono le raccolte di fondi, anche on-line mediante piattaforme di crowdfunding[4], a favore di fittizie organizzazioni non profit.

2.2. Il rischio di infiltrazione criminale.

L’emergenza sanitaria in corso ha comportato l’adozione di un periodo di lockdown che ha determinato situazioni di difficoltà finanziaria con una crescita del rischio di infiltrazione criminale da parte di organizzazioni che in tale situazione trovano un terreno fertile per svolgere attività usurarie e per rilevare o infiltrare imprese in crisi con finalità di riciclaggio. In tale ambito, assumono centralità, ai fini di una corretta valutazione delle situazioni sintomatiche, le informazioni sugli assetti proprietari e sulle operazioni aziendali e societarie (i.e. anomali trasferimenti di partecipazioni, garanzie rilasciate o ricevute, lo smobilizzo di beni aziendali a condizioni non di mercato), nonché sull’origine dei fondi e sulle effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni[5].

2.3. Le attività a distanza.

Una volta illustrati i profili di rischio, la UIF richiama l’attenzione dei soggetti obbligati al monitoraggio delle attività a distanza poste in essere attraverso strumenti di pagamento elettronici, il cui utilizzo risulta, ad oggi e nei prossimi mesi, molto elevato.

Viene in particolare evidenziato il rischio che detti strumenti possano essere impiegati per le truffe on-line[6], mediante il sistema della compravendita di beni inesistenti o contraffatti, ovvero a prezzi sproporzionati.

Il maggior utilizzo di servizi on-line accresce, inoltre, l’esposizione al rischio di reati informatici a danno di singoli utenti ovvero di imprese o enti. Si fa riferimento ai fenomeni di phishing, di cd. Business email compromise ovvero agli altri attacchi informatici connessi a richieste di riscatto in valuta virtuale[7].

3. Considerazioni Conclusive.

La Comunicazione in commento fornisce i predetti elementi informativi di carattere esemplificativo, ma richiama espressamente l’attenzione dei soggetti obbligati al persistente rispetto degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007, i quali comportano una costante ed attenta valutazione anche di ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, in un’ottica di coesione e collaborazione, la UIF evidenzia la necessità, in presenza di attività che interessino più soggetti obbligati, di assicurare la condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell’articolo 39 del d.lgs. 231/2007.

Al fine di agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della Comunicazione, la UIF sottolinea l’opportunità di indicare, nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione, la connessione con l’emergenza COVID-19, richiedendo ai soggetti destinatari – sempre in virtù degli obblighi di collaborazione attiva e nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee – a portare la Comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, avendo cura di porre in essere interventi di sensibilizzazione con idonee iniziative.

[1] La Comunicazione è disponibile al seguente link: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-16.04.2020.pdf.

[2] Si vedano in particolare le posizioni espresse da Europol nel report del 27 marzo 2020 “Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis” (https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis), dal GAFI il 1° aprile 2020, in occasione dello “Statement by the FATF President: COVID-19 and measures to combat illicit financing” (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html), nonché da Interpol lo scorso 6 aprile sul tema “Preventing crime and protecting police: INTERPOL’s COVID-19 global threat assessment” (https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-assessment).

[3] Cfr. artt. da 5 a 11 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23.

[4] Merita particolare attenzione anche la ricezione di fondi che possono essere ricondotti a sospette attività fraudolente poste in essere nei confronti di soggetti inconsapevoli o particolarmente deboli, spesso anziani, ai quali vengono richiesti contributi per finte attività legate al contrasto del COVID-19 (es. di sanificazione o di somministrazione di tamponi) o per il sostegno economico di familiari lontani.

[5] Rilevano, in proposito, la Comunicazione della UIF del 9 agosto 2011 recante schemi comportamentali anomali riconducibili all’usura (https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/COMUNICAZIONE-090811.pdf), nonché la precedente Comunicazione del 24 settembre 2009 (https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/sogg_diff_econ.pdf).

[6] Si veda, da ultimo, la Raccomandazione della Banca d’Italia del 10 aprile 2020 su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Comunicazione-intermediari-aprile.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it).

[7] In argomento si vedano la Comunicazione della UIF del 5 febbraio 2010 (https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/phising.pdf) recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi a frodi informatiche e la Comunicazione della UIF del 28 maggio 2019 sull’utilizzo di valute virtuali (https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_VV_2019.pdf).

 

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