PILL n. 01–2021

22/03/2021

Consob vara le modifiche al Regolamento Intermediari in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale addetto a fornire informazioni o consulenza finanziaria ai risparmiatori.

Annunziata&Conso

Con Delibera 21755 del 10 marzo 2021, recante modificazioni della disciplina di cui agli artt. 78 e seguenti del Regolamento Intermediari, la Consob ha attuato un’importante semplificazione alla normativa in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale addetto a fornire informazioni o consulenza finanziaria ai risparmiatori.

Prima di passare alla disamina delle principali novità introdotte, appare utile illustrare brevemente il quadro normativo di riferimento nonché le vicende che hanno portato la Consob ad emanare la Delibera in oggetto.

La materia della Knowledge&Competence trova la sua fonte nella seguente normativa:

  • La Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), la quale richiede che gli intermediari siano in grado di dimostrare alle Autorità – su richiesta – che le persone fisiche che per loro conto forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori siano in possesso delle conoscenze e competenze necessarie in base ai criteri stabiliti dagli Stati membri.
  • Gli Orientamenti ESMA 2015/1886, che hanno disciplinato i criteri di valutazione con numerose indicazioni di principio e talune, limitate, precisazioni di dettaglio.

La corrispondente disciplina dettata dalla Consob, che ha tenuto conto degli Orientamenti, è contenuta dal Titolo IX della Parte II, del Libro III del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307, del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”).

A tal proposito, tenendo conto delle indicazioni emerse dalla prima esperienza applicativa della normativa – ove si è riscontrato che, in linea generale, gli intermediari si sono adeguati alla disciplina, ma hanno tuttavia evidenziato taluni aspetti di rigidità della regolamentazione – la Consob ha manifestato l’intenzione di avviare un processo di revisione della disciplina in esame[1] . In data 23 luglio 2020, ha quindi posto in pubblica consultazione alcune modifiche al Titolo IX del Regolamento.

Ad esito della consultazione, terminata in data 21 settembre 2020, tenuto conto delle preferenze espresse dai rispondenti alla consultazione stessa[2], nonché del parere preliminare formulato dal COMI – l’organismo consultivo istituito presso la Consob in rappresentanza della comunità finanziaria nazionale – la Commissione ha pubblicato la Delibera 21755; l’obiettivo, anche al fine di garantire un maggior allineamento agli Orientamenti dell’ESMA, è stato quello di consentire una maggiore flessibilità dei presidi organizzativi di ciascun intermediario, sulla scorta del principio di proporzionalità.

Ma vediamo nel dettaglio cosa sancisce il nuovo quadro normativo appena modificato.

La Delibera 21755 fa salve le precise indicazioni da seguire per l’accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenza del personale.

A tal proposito:

  • sono stati chiariti alcuni termini utilizzati per garantire un maggior allineamento rispetto alle indicazioni fornite dagli Orientamenti ESMA;
  • l’esperienza professionale richiesta per prestare consulenza passa da 12 mesi a 9 mesi (v. art. 78 c. 1 lett. a-c);
  • in assenza di master post lauream l’esperienza professionale richiesta per fornire informazioni passa da 1 anno a 9 mesi e quella per prestare consulenza da 2 anni a 15 mesi (v. art. 78 lett. d);
  • l’esperienza professionale richiesta per fornire informazioni passa da 2 anni a 1 anno e quella per prestare consulenza da 4 anni a 2 anni (v art. 78 lett. e);
  • è stato precisato che l’esperienza professionale richiesta maturata nel decennio precedente l’inizio dell’attività deve essere effettuata sulla base dell’equivalente a tempo pieno.

La principale novità della disciplina – oggi interamente contenuta nell’art. 78, stante l’abrogazione dei successivi artt. 79-82 – consiste però nell’eliminazione dal testo regolamentare di alcune prescrizioni di dettaglio in materia di formazione e aggiornamento, rimettendo agli intermediari stessi la scelta delle modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente; gli intermediari sono comunque tenuti a:

a) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate all’art. 78;
b) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui all’art. 78 possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;
c) adottare procedure e misure idonee a garantire l’applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;
d) dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;
e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all’effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886;
f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull’attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

Con l’aggiornamento normativo, inoltre, è stato previsto un set minimo di regole specifiche in tema di aggiornamento per i consulenti finanziari autonomi. Vengono, infine, mantenute alcune prescrizioni per la consulenza sui prodotti di investimento assicurativi.

Restano comunque fermi tutti i presidi in materia di conoscenza e competenza del personale previsti dalla normativa MiFID II, volti ad assicurare la tutela della clientela in materia di trasparenza delle informazioni.

Le modifiche regolamentari entrano in vigore a partire dal 31 marzo prossimo.

Stante l’autonomia riconosciuta agli intermediari, sarà necessario per gli stessi attivarsi al fine di dotarsi di idonee procedure che stabiliscano le modalità di formazione e sviluppo del personale, le quali dovranno senz’altro tenere conto della normativa vigente in materia e, in particolare, del servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti.

Appare in particolare opportuna l’approvazione di specifiche policy che definiscano motivate scelte in materia coerenti con le finalità della normativa di riferimento – in primis l’esigenza di servire al meglio l’interesse dei clienti – valorizzando la formazione nel continuo del personale addetto, anche attraverso la selezione di soggetti terzi di comprovata esperienza nella regolamentazione e nelle tecnicalità dei servizi di investimento e assicurativi.

Per consultare il Comunicato stampa della Consob, la Delibera e la nota illustrativa, cliccare qui.

[1] Al tal fine, la Consob ha svolto una valutazione comparativa delle esperienze di altri Stati membri, ovvero degli approcci adottati nel conformarsi agli Orientamenti. Si è inoltre tenuto conto delle sollecitazioni espresse dall’High-Level Forum on the Capital Markets Union, istituito dalla Commissione europea, nel report pubblicato in data 10 giugno 2020, contenente diciassette raccomandazioni rivolte alla Commissione europea volte a superare i maggiori ostacoli al completamento della Capital Markets Union e, in particolare, del contenuto della raccomandazione n. 13, dedicata alla distribuzione dei prodotti finanziari, alla prestazione del servizio di consulenza e alla disclosure.

[2] Tra cui: ABI, AIBE, AIFI, AIPB, ASCOFIND, ASSOGESTIONI, ASSORETI, ASSOSIM.

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