PILL n. 01–2022

21/02/2022

Decreto Ministeriale 13 gennaio 2022 sulle modalità e tempistiche di comunicazione di operatività all’OAM da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Annunziata&Conso

1. Premessa

A seguito di un lungo iter procedimentale, coronato dai pareri favorevoli dell’OAM e del Garante per la protezione dei dati personali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2022) il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale.

Suddetto decreto (di seguito, “Decreto MEF”) è attuativo dell’art. 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, introdotto, unitamente al comma 8-bis, dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nell’ambito del recepimento della IV direttiva
antiriciclaggio UE 2015/849, successivamente novellato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

In quest’ottica, con il comma 8-bis dell’art. 17-bis, è stata estesa ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale la disciplina dettata dal medesimo articolo per i cambiavalute, ivi compreso l’obbligo di iscrizione in una apposita sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM.

2. Soggetti destinatari del decreto

Il Decreto MEF identifica all’art. 2 i soggetti a cui è riferito, ovvero, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. In sintesi, tutti i soggetti, persone fisiche e non, che erogano servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale su territorio italiano, anche solo tramite piattaforme on-line.

3. Principali contenuto del decreto

L’art. 3 dispone per i prestatori di servizi di valute virtuali l’obbligo di fare domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro, ritenuta condizione necessaria per poter esercitare legalmente l’attività in territorio italiano, sia che svolgano l’attività di prestatori prima della data di avvio di predetta sezione speciale, sia che intendano avviare successivamente con l’erogazione dei servizi. Per i primi è previsto un termine di 60 giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro.

Fondamentale è la distinzione fra soggetti persone fisiche e soggetti non persone fisiche operata all’art. 3 comma 4. Qui si elencano le informazioni essenziali da comunicare nella domanda destinata all’OAM per le due distinte categorie. La trasmissione della comunicazione in via telematica avvia l’istruttoria presso l’OAM, che verifica la regolarità e la completezza della stessa e della correlata documentazione allegata e provvede entro 15 giorni dalla ricezione a disporre o negare l’iscrizione, eventualmente sospendendo l’iter nell’ipotesi di incompletezza dei dati o delle informazioni.

L’iscrizione è comunque subordinata al possesso degli stessi requisiti degli operatori che svolgono attività di cambiavalute ex art. 17 – bis, c. 2, D.lgs. 141/2010 (i.e. per i soggetti persone fisiche il domicilio nel territorio della Repubblica, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica).

Inoltre, il Decreto MEF prescrive, all’art. 5, per i suoi destinatari l’obbligo di trasmissione all’OAM dei dati relativi ai clienti e alle operazioni effettuate sul territorio nazionale con cadenza trimestrale (v. allegato 1 del decreto). L’OAM, di contro, deve provvedere a conservare in maniera idonea i dati per un periodo di dieci anni.

4. Annotazioni conclusive

I destinatari del Decreto MEF dovranno comunque attendere l’istituzione e l’avvio della gestione della sezione speciale del registro da parte dell’OAM prima di adempiere agli obblighi di comunicazione. Il Decreto MEF precisa che tale sezione speciale dovrà essere avviata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, e che l’OAM adotterà entro 60 giorni (sempre dall’entrata in vigore del decreto) gli atti attuativi idonei a definire le misure tecniche per la comunicazione telematica di iscrizione al registro (fatta presso il portale on-line dell’OAM, previa registrazione secondo i criteri stabiliti negli atti attuativi) e di invio delle informazioni con carattere trimestrale (di cui all’articolo 5, comma 2, Decreto MEF).

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