PILL n. 02–2022

17/05/2022

Documento di consultazione sul Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF.

Annunziata&Conso

1. Premessa

In data 6 maggio 2022 Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica le modifiche al Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Regolamento”), con particolare riguardo alla Parte 2 in materia di governo societario, politiche di remunerazione e controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento. La consultazione resterà aperta fino al 5 luglio p.v.

Le modifiche sono principalmente volte a dare attuazione alle nuove regole applicabili alle SIM e gruppi di SIM, introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2034 (c.d. IFD) e dagli Orientamenti in materia di politiche di remunerazione (EBA/GL/2021/13) e di governo societario (EBA/GL/2021/14), adottati dall’EBA in consultazione con l’ESMA. In occasione dei sopramenzionati interventi, l’Autorità di Vigilanza ha altresì apportato limitate modifiche che interessano anche altre Parti del Regolamento, con riferimento alle disposizioni applicabili ai gestori, alle raccomandazioni EBA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud e, infine, alle disposizioni in materia di ESG.

2. Soggetti destinatari

La Consultazione è rivolta ai soggetti interessati da tali interventi normativi, ossia SIM, gruppi di SIM e società appartenenti a gruppi di SIM, SGR, SICAV e SICAF.

3. Principale contenuto degli interventi oggetto di consultazione

I principali interventi normativi riguardano, come già accennato, la Parte 2 del Regolamento rubricata “Governo Societario, remunerazione e controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento”.

In primis, l’ambito di applicazione della Parte 2 del Regolamento è aggiornato alla luce della suddivisione delle imprese di investimento in 4 classi, in linea con il pacchetto IFD/IFR, con gli Orientamenti dell’EBA, nonché con le modifiche apportate al TUF dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201.

In particolare, in continuità con la disciplina vigente e alla luce del complessivo quadro legislativo europeo contenuto in IFD e MiFID2, si prevede che alcune norme della Parte 2 del Regolamento, in materia di requisiti generali di organizzazione, principi di governo societario, ruolo degli organi sociali e sistema dei controlli interni, si applichino sia alle SIM di classe 2 sia alle SIM di classe 3.

Altre disposizioni della Parte 2, ossia quelle in materia di politiche di remunerazione, di requisiti di indipendenza dei componenti degli organi  sociali, di istituzione dei comitati endo-consiliari e di procedure per la gestione dei conflitti di interesse relativi a operazioni con parti correlate,  si applicano solo alle SIM di classe 2, in coerenza con l’ambito di applicazione della IFD e degli Orientamenti attuativi dell’EBA. Inoltre, in linea con quanto stabilito dalla IFD, si prevede che le norme del Regolamento sulle politiche di remunerazione e sui comitati endo-consiliari si applichino solo alle SIM di classe 2 con attivo – in bilancio e fuori bilancio – pari o superiore a una certa soglia dimensionale (cc.dd. SIM significative).

Ciò posto, in materia di governo societario delle SIM, i principali interventi sul Regolamento hanno ad oggetto:

  • la definizione di “intermediario di maggiori dimensioni”, dalla quale vengono espunti i riferimenti sia alle SIM di classe 2 e di classe 3 appartenenti alla prima macrocategoria SREP sia alla quotazione su un mercato regolamentato italiano o estero. La modifica discende dall’opportunità di allinearsi alla IFD nella declinazione del principio di proporzionalità per le imprese di investimento;
  • la composizione degli organi sociali, con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza dei componenti dell’organo di supervisione strategica: in conformità con gli Orientamenti congiunti di EBA ed ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, si prevede che: i) nelle SIM significative almeno un componente possieda i requisiti di indipendenza; ii) nelle SIM di classe 3 e nelle SIM di classe 2 non significative (e non quotate) può non esservi alcun componente indipendente, a condizione che ciò non comprometta il corretto funzionamento dell’organo. Si conferma, inoltre, la previsione secondo cui nelle SIM quotate (significative e non) – purché di classe 2 – il numero dei componenti indipendenti debba essere pari ad almeno un quarto del totale dei componenti dell’organo; la previsione dà infatti attuazione agli Orientamenti congiunti di EBA ed ESMA, che richiedono, in questo caso, la presenza di un sufficiente numero di componenti indipendenti;
  • in attuazione con quanto stabilito dalla IFD, l’istituzione dei comitati endo-consiliari è obbligatoria esclusivamente per le SIM significative, limitatamente ai comitati rischi e remunerazioni (quest’ultimo, peraltro, può essere istituito anche a livello di gruppo, mentre il comitato rischi deve essere necessariamente presente a livello individuale in tutte le SIM significative); l’istituzione del comitato nomine e di altri comitati non richiesti dalla normativa è invece interamente rimessa alla discrezionalità delle SIM.

In tema di gestione dei conflitti di interesse, è introdotto un nuovo Capo III nella Parte 2 del Regolamento. Le nuove norme danno attuazione all’articolo 88, paragrafo 1, commi 4 e 5, della CRD sulla documentazione di prestiti a parti correlate, che si applica anche alle SIM, incluse quelle di classe 3, in forza del rinvio operato dall’articolo 9 della MiFID2 e che è ulteriormente dettagliato nella Sezione 11.1 degli Orientamenti dell’EBA in materia di internal governance di attuazione della IFD (applicabile solo alle SIM di classe 2).

Questi ultimi richiedono, tra l’altro, la definizione di regole e procedure interne sul compimento di operazioni con parti correlate, da inserire all’interno della politica aziendale sulla gestione dei conflitti di interessi.

Le disposizioni del nuovo Capo III della Parte 2:

  • definiscono le parti correlate di una SIM;
  • disciplinano le informazioni sui prestiti concessi a parti correlate che le SIM devono essere in grado di fornire alla Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima;
  • richiedono alle SIM di dotarsi di procedure per l’identificazione e la gestione dei conflitti di interessi relativi a operazioni con parti correlate (anche ulteriori rispetto ai prestiti), che assicurino l’integrità e l’imparzialità dei processi decisionali attraverso – in particolare – la previsione di differenziazioni nell’iter deliberativo delle operazioni sulla base della loro tipologia, del loro controvalore, nonché della circostanza che esse siano concluse o meno a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In linea con gli Orientamenti dell’EBA in materia di internal governance di attuazione della IFD, viene quindi rimessa alla valutazione delle SIM la determinazione di soglie quantitative per l’individuazione di operazioni di maggiore rilevanza, nonché la definizione delle differenti procedure di approvazione o deliberazione delle operazioni stesse.

Con specifico riguardo alle SIM appartenenti a gruppi bancari, resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare n. 285 della Banca d’Italia in materia di operazioni con parti correlate nell’ambito dei gruppi bancari.

In tema di politiche di remunerazione, Banca d’Italia, al fine di assicurare la piena attuazione della IFD e degli Orientamenti dell’EBA, ha eliminato il riferimento al rinvio – attualmente contenuto nell’articolo 17 del Regolamento – alle regole in materia di remunerazioni di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013. Tale rinvio viene sostituito da una specifica e autonoma disciplina per le SIM (applicabile, come detto, solo alle SIM di classe 2), che riprende in parte le previsioni applicabili alle banche, con alcune differenze volte a tenere conto del principio di proporzionalità.

Le principali novità riguardano:

  • la declinazione del principio di proporzionalità sulla base delle caratteristiche delle SIM. Sono infatti previste deroghe ad alcune regole di maggior dettaglio in materia di remunerazione variabile del personale più rilevante (i.e., pagamento di almeno il 50% in strumenti finanziari; differimento di almeno il 40-60% per un periodo di 3-5 anni; benefici pensionistici discrezionali) per le SIM le cui attività, in bilancio e fuori bilancio, siano pari o inferiori a una determinata soglia dimensionale. Al riguardo, viene esercitata la discrezionalità – concessa dall’articolo 32 della IFD – di fissare questa soglia a un livello più basso rispetto ai 100 milioni di euro previsti dalla direttiva: per le ragioni illustrate nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) si ritiene opportuno calibrare la soglia a 50 milioni di euro di attivo (in bilancio e fuori bilancio). Le SIM (di classe 2) al di sopra di questa soglia vengono qualificate come “SIM significative”, e in quanto tali tenute ad applicare le regole di maggior dettaglio in materia di remunerazione variabile e di istituzione dei comitati endo-consiliari (conformemente a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 della IFD);
  • l’introduzione delle cc.dd. franchigie, che consistono nella possibilità di non assoggettare la componente variabile della remunerazione alle regole di maggior dettaglio in materia di differimento, pagamento in strumenti finanziari e benefici pensionistici discrezionali per il personale la cui remunerazione variabile annua non sia maggiore di 50.000 euro e non rappresenti più di 1/4 della remunerazione totale annua;
  • l’assenza di un limite quantitativo fissato in via normativa al rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione. Alle SIM viene, invece, richiesto di individuare nelle proprie politiche di remunerazione un limite a questo rapporto, che sia coerente con l’attività svolta e con i rischi associati. Si tratta di una semplificazione rispetto alla disciplina applicabile alle banche, che assicura tra l’altro parità di trattamento con il comparto del risparmio gestito;
  • la disciplina sugli strumenti finanziari utilizzabili per il pagamento di una parte della componente variabile della remunerazione. Alle SIM che non emettono azioni, strumenti collegati alle azioni, strumenti di AT1/T2 (o altri strumenti convertibili in CET1) e strumenti che replicano il valore dei portafogli gestiti si consente di utilizzare dispositivi alternativi che raggiungano i medesimi obiettivi, purché questi  dispositivi siano soggetti a meccanismi impliciti di correzione per il rischio e siano coerenti con l’obbligo di differire la remunerazione variabile e con l’applicazione dei meccanismi di correzione ex post (malus e clawback). Secondo quanto previsto dall’art. 32, paragrafo 1, punto (k), della IFD e dal paragrafo 267 degli Orientamenti EBA, l’utilizzo dei dispositivi alternativi da parte delle SIM è possibile previa autorizzazione della Banca d’Italia.
  • la neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere del personale. Le previsioni recepiscono l’articolo 30, paragrafo 1, punto (b), della IFD, secondo cui le politiche di remunerazione delle IFs devono essere neutrali rispetto al genere. Al riguardo, il Regolamento di attuazione del TUF prevede un rinvio agli Orientamenti dell’EBA (paragrafi 23-27), che disciplinano nel dettaglio la mappatura di ruoli e responsabilità del personale e individuano una serie di elementi (non esaustivi) che possono rilevare ai fini della valutazione sulla neutralità delle politiche (con particolare riguardo al tema del “pari valore” delle attività svolte). Il Regolamento di attuazione del TUF stabilisce poi che all’assemblea venga fornita un’informativa chiara ed esaustiva circa le modalità con cui la politica di remunerazione assicura la neutralità di genere; è inoltre previsto che l’organo con funzione di supervisione strategica (con il supporto del comitato remunerazioni, ove istituito) proceda, nell’ambito del riesame periodico delle politiche di remunerazione, all’analisi della loro neutralità rispetto al genere e al monitoraggio del divario retributivo di genere (c.d. gender pay gap). Le SIM sono tenute a documentare le ragioni dell’eventuale divario ed intraprendono le opportune azioni correttive; qualora ritengano che queste non siano necessarie, le SIM devono essere in grado di dimostrare che il divario non dipende da politiche di remunerazioni non neutrali.

In un’ottica di razionalizzazione ed organicità della disciplina, Banca d’Italia ha altresì apportato limitate modifiche alle disposizioni applicabili ai gestori (Parte 4 del Regolamento e Allegato 2) per assicurare – in relazione ad alcuni profili – un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile alle SIM a seguito del recepimento della IFD e quella applicabile ai gestori. Si tratta di disposizioni in materia di neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere del personale e coerenza di tali politiche con gli obiettivi di finanza sostenibile. Inoltre, in tema di esternalizzazione, Il Regolamento viene modificato per eliminare il riferimento alle Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud (abrogate dall’EBA e confluite negli Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione). Per i prestatori di servizi di investimento e i gestori resta fermo quanto previsto negli Orientamenti dell’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, già attuate dalla Banca d’Italia come Orientamenti di vigilanza nel 2021. Nello specifico è previsto un obbligo generale per gli intermediari di tenere un registro delle attività esternalizzate a fornitori di servizi in cloud, mentre per quanto concerne le SIM e ai gestori diversi da quelli sottosoglia si è previsto l’obbligo di inviare alla Banca d’Italia un’informativa preventiva. Un altro ambito oggetto di intervento è stato individuato a seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte dell’industria e di Assirevi, che hanno spinto l’Autorità di Vigilanza ad apportare alcuni affinamenti alle disposizioni dell’articolo 23, comma 7, del Regolamento sull’obbligo per gli intermediari di assicurare che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti redigano per l’esercizio di riferimento una relazione annuale, da trasmettere alla Banca d’Italia, che illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto delle norme in materia di deposito e sub-deposito.

Infine, per quanto concerne la disciplina europea in materia di ESG, Banca d’Italia ritiene di non apportare modifiche al Regolamento in questione in quanto l’impianto del Regolamento stesso in tema di governance e controlli interni già assicura l’allineamento con la disciplina europea poiché ai gestori di OICVM è richiesta l’applicazione delle disposizioni del regolamento 231/2013 che già incorporano i fattori e i rischi di sostenibilità.

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