1. La gestione del rischio e la finanza sostenibile
In linea con l’evoluzione normativa in materia di finanza sostenibile e in osservanza dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e degli Obbiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU (Agenda 2030), l’EBA ha avviato in data 30 ottobre 2020 una consultazione volta ad analizzare l’implementazione dei rischi ESG all’interno del framework di adeguatezza degli intermediari. Il documento si colloca all’interno di un ampio contesto di riforme legislative, tra le quali il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR – Sustainable Financial Disclosure Regulation) e il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), relativi, rispettivamente, all’informativa sulla sostenibilità degli investimenti e agli indici e ai criteri per la determinazione e classificazione di questi ultimi.
Il report EBA (DP/2020/03), sviluppato attraverso i mandati contenuti negli artt. 98(8) della CRD V e 35 dell’IFD[1], è destinato agli istituti di credito e alle imprese di investimento che osservano le disposizioni della CRD e del CRR, in quanto ritenuti simili da un punto di vista del modello di business e dei profili di rischio. Le imprese di investimento che non gestiscono portafogli di crediti retail o corporate, sono caratterizzate da rischi, a loro volta influenzati dai fattori ESG in maniera differente.
In seguito alla definizione di fattori e rischi ESG, l’EBA ne analizza l’impatto all’interno delle strategie, dei processi di business e nella governance interna (incluso il Risk Management), proponendo tre differenti metodi di misurazione quali: i) il portfolio alignment; ii) il risk framework; iii) l’exposure method. La misurazione e l’integrazione dei rischi ESG nell’ambito della gestione aziendale è finalizzata al successivo monitoraggio e valutazione degli stessi nel processo di vigilanza prudenziale (SREP, Pillar III, etc.).
2. Rischi e fattori ESG: definizione e metodi di misurazione
Ai fini di una corretta identificazione della tematica, nel documento in parola è riportata una definizione uniforme dei fattori ESG quali “caratteristiche ambientali, sociali e di governance che possono avere un impatto positivo o negativo sulla performance finanziaria di un’entità, sovrana o individuale”. A loro volta, i rischi ESG si materializzano quando un fattore ESG, correlato all’istituzione o alle sue controparti, “ha un impatto negativo (di rilevanza finanziaria, ambientale e/o sociale) sulla performance o sulla solvibilità dell’istituzione stessa”.
I rischi ambientali nascono dall’esposizione verso controparti impattate negativamente dai cambiamenti climatici o da altre forme di degrado ambientale, in relazione a tre possibili canali di trasmissione: fisico (trasmissione diretta, eventi fisici acuti o cronici), di transizione (trasmissione indiretta) e di responsabilità (obbligazioni nei confronti di terzi, derivate dalle prime due modalità)[2]. I rischi sociali e di governance, di più difficile determinazione, riguardano rispettivamente tematiche sociali (diritti e interessi della comunità e dello Stato) e l’inclusione dei fattori stessi all’interno delle Policy e Procedure aziendali (e.g. codici di condotta, presidi AML, politiche di remunerazione).
Ai fini dell’implementazione di un framework sufficientemente robusto relativo ai rischi ESG, sono necessari indicatori qualitativi/quantitativi esplicativi (nel breve e nel lungo periodo) e valutazioni d’impatto sui modelli adottati dalle istituzioni per la loro gestione. Lo sviluppo di indicatori appositi, connessi al Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), a principi/standards internazionali o etichette specifiche (e.g. green bonds o energy efficient mortgages), riscontra notevoli problematiche legate all’incertezza e insufficienza dei dati disponibili, alla non linearità dei fenomeni, oltre ai limiti metodologici e temporali, che ne rendono complessa la misurazione.
In considerazione degli ostacoli esposti, sono stati individuati tre approcci metodologici differenti ai fini della valutazione dei rischi ESG: distinti per impostazione e risultati e utilizzati in relazione al principio di proporzionalità. Brevemente: il portfolio alignment method raffronta il portafoglio dell’istituzione a un benchmark frutto dei target di sostenibilità globale; il risk framework method adotta un approccio guidato dal rischio secondo stress tests e sensitivity analysis di natura climatica; l’exposure method si focalizza sull’esposizione diretta ai fattori ESG a complemento di indicazioni puramente finanziarie.
3. Inclusione nel framework degli intermediari e considerazioni in materia prudenziale
L’inclusione dei rischi ESG all’interno del framework degli intermediari necessita di un approccio dinamico e forward – looking, da applicarsi in relazione alla strategia e ai processi di business, alla governance interna e al processo di Risk Management. All’interno di ognuno dei suddetti ambiti, l’EBA fornisce indicazioni degli aspetti di maggior rilievo ai fini di una corretta considerazione e monitoraggio dei rischi ESG.
L’attenzione alle tematiche ambientali, sociali deve concretizzarsi nella ricerca di un feedback costante dai clienti e dagli azionisti, monitorando al contempo la resilienza dell’azienda ai cambiamenti e l’aderenza della stessa agli obiettivi strategici definiti anche in relazione alle tematiche ESG. In materia di governance, la formazione riveste un ruolo chiave, predisponendo al contempo controlli interni adeguati e riadattando le politiche remunerative. I rischi ESG devono essere introdotti e ponderati all’interno del Risk Appetite Framework (RAF), predisponendone l’identificazione, misurazione e monitoraggio in connessione ai rischi tradizionalmente presenti nell’operatività degli intermediari bancari e delle società di investimento (credito, mercato, operativo, liquidità e finanziamento).
All’interno delle raccomandazioni dell’EBA sono inoltre evidenziati gli aspetti prudenziali connessi all’attività di supervisory review, che sarà progressivamente estesa alla valutazione della resilienza dell’intermediario nel lungo periodo ai rischi ESG e alla conseguente richiesta di eventuali requisiti patrimoniali aggiuntivi.
Per consultare il report EBA (DP/2020/03), cliccare qui.
[1] Art. 1(29)(d), Direttiva 2019/878/UE (CRD V), in modifica dell’art. 98 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), avente ad oggetto la valutazione da parte dell’EBA della “potenziale inclusione nella revisione e nella valutazione effettuate dalle autorità competenti dei rischi ambientali, sociali e di governance […]”; art. 35, Direttiva 2019/2034/UE, “L’EBA elabora una relazione in merito all’introduzione di criteri tecnici per le esposizioni relative ad attività che sono sostanzialmente associate a obiettivi ambientali, sociali e di governace per il processo di revisione e valutazione prudenziale […]”.
[2] Tempeste ed inondazioni quali esempi di eventi fisici acuti, tipicamente dal carattere catastrofico. Gli eventi cronici si osservano invece nel lungo periodo, come l’innalzamento della temperatura o del livello dei mari. Il canale di transizione riguarda cambiamenti regolamentari politici e ambientali, tecnologici e comportamentali. Il canale di trasmissione inerente alle responsabilità consiste nella ricerca di compensazioni da parte di persone o aziende di fronte a perdite connesse ai fattori ESG.