1. Introduzione.
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (meglio noto come “Decreto Cura Italia”) pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020, il Governo ha dettato misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Titolo V del Decreto, rubricato Ulteriori disposizioni, contiene misure per le imprese e la giustizia che integrano o sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge, 8 marzo 2020, n. 11, recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Agli interventi del Governo si sono affiancati quelli della Consob, volti a sospendere i termini dei procedimenti sanzionatori e pendenti davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), e della Banca d’Italia, che, in un primo momento ha sospeso i termini dei procedimenti avanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e che in data 20 marzo ha prorogato i termini di alcuni adempimenti regolamentari nonché adottato altre
misure temporanee.
Di seguito una sintesi degli impatti di tali misure riepilogati nella tabella che compare nell’ultimo paragrafo.
2. Misure relative ai procedimenti giudiziari civili.
Sul fronte dei procedimenti giudiziari civili rileva l’art. 83 del Decreto, rubricato Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, che integra o sostituisce quanto previsto dal decreto-legge n. 11/2020.
La nuova norma dispone anzitutto la sospensione delle udienze civili dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e il loro rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
La norma stabilisce inoltre che, sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, sia sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale e che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso sia differito alla fine di detto periodo.
Il comma 2 dell’art. 83 chiarisce che la sospensione dei termini di cui si è detto si applica anche ai termini per (i) l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, (ii) la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, (iii) le impugnazioni e, in genere, (iv) tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).
La sospensione dei termini e delle udienze non si applica invece a
- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità̀, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità̀;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; - procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c. e
- “i procedimenti la cui ritardata trattazione può̀ produrre grave pregiudizio alle parti”.
Il Decreto Cura Italia conferma inoltre l’obbligo – già previsto dal d.l. 11/2020 – di deposito telematico degli atti processuali in tutti gli uffici a ciò attrezzati, con ciò lasciando senza soluzione il problema dei depositi presso le Cancellerie della Corte di Cassazione e dei Giudici di Pace, ancora non abilitate a ricevere atti in forma elettronica.
Da ultimo, si segnala che, ai sensi del comma 6 dell’art. 83 in esame, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, potranno adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari ed ivi incluso il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Per il periodo di efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del citato comma 6 e che precludano la presentazione della domanda giudiziale è inoltre sospesa “la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
3. Misure relative ai procedimenti amministrativi.
L’art. 84, rubricato Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa, del Decreto prevede misure analoghe a quelle dettate dall’art. 83 per i procedimenti giudiziari civili ed esaminate nel paragrafo che precede.
In particolare, il comma 1 dell’art. 84 sospende i termini relativi al processo amministrativo che scadono dal 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020, inclusi i procedimenti cautelari.
Per tali procedimenti, se promossi o pendenti nel medesimo lasso temporale, ciascuna delle parti può chiedere di disporre misure cautelari provvisorie, fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
Il comma 2 prevede che dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.
Il comma 3 demanda poi ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate l’adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari e consultivi nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus.
Per quanto riguarda gli effetti prodotti dai provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 di cui sopra si è detto, è prevista la rimessione in termini delle parti, qualora abbiano determinato la decadenza da facoltà processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, qualora ne sia derivato impedimento per l’esercizio di diritti.
Inoltre, con riguardo ai procedimenti che sono stati rinviati per effetto delle norme sopra illustrate, non si terrà conto del periodo compreso tra l’8 marzo (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2020 ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo.
Il comma 10 reca infine una modifica all’art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 197/2016, prevedendo che, per i giudizi introdotti con ricorsi depositati in modalità telematica, il prescritto deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa avvenire anche tramite l’invio a mezzo del servizio postale. L’obbligo di deposito cartaceo di copia del ricorso è in ogni caso sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
4. Misure relative ai procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio.
L’art. 103 dispone con un’ampia formulazione la sospensione sino al 15 aprile 2020 di qualsiasi termine (anche ordinatorio) relativo ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, esclusi quelli per il pagamento di stipendi, emolumenti, retribuzioni, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. Misure relative ai procedimenti sanzionatori della CONSOB.
Con delibera n. 21300 del 12 marzo, Consob ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini dei procedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013.
La sospensione riguarda sia i procedimenti già avviati, sia quelli che saranno avviati successivamente.
6. Misure relative ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Decreto Cura Italia interviene anche sui procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L’art. 83, comma 20, sospende i termini per il compimento degli atti relativi a tali procedimenti nel medesimo periodo di sospensione dell’attività giudiziaria civile (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020).
Più precisamente, la norma prevede la sospensione di tutti i termini dei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti gli altri procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale già proposti alla data del 9 marzo 2020.
Come sopra accennato, i termini relativi ai procedimenti davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) sono stati sospesi già prima dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia con separati provvedimenti della Consob e della Banca d’Italia.
In particolare:
- la delibera Consob n. 21299 del 12 marzo ha sospeso fino al 22 marzo i termini dei procedimenti ACF ;
- il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia n. 144 del 17 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile 2020 i termini dei procedimenti ABF e quelli per la risposta ai reclami.
Trattandosi di procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie che possono soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, i termini contenuti nelle delibere di cui si è appena detto dovrebbero intendersi superati dal termine previsto nel Decreto Cura Italia.
7. Misure relative agli adempimenti societari.
Il Decreto Cura Italia, detta anche misure relative ai termini di approvazione dei bilanci 2019 e alle modalità di svolgimento delle assemblee societarie.
Come si ricava dalla Relazione illustrativa, l’intervento normativo è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
In questa prospettiva il Decreto prevede che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 e dall’art. 2478-bis c.c., sia consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Decreto stabilisce poi che, per tutte le società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. e società cooperative) sia possibile consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Tutte le società di capitali potranno, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con riferimento alle S.r.l., inoltre, è ammessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.
Per quanto riguarda le S.p.A. quotate, si consente il ricorso all’istituto del rappresentante designato, previsto dall’art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998, per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o subdeleghe. Previsioni analoghe potranno essere applicate anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Disposizioni simili sono dettate anche per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 385/1993 nonché all’art. 2539, comma 1, c.c. nonché alle le società cooperative e le mutue assicuratrici.
Le deroghe di cui sopra si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.
8. Le misure annunciate da Banca di Italia con comunicato del 20 marzo 2020.
A completamento di quanto sopra esposto, si deve evidenziare che il Decreto non contiene alcuna sospensione dei termini per l’invio delle segnalazioni di vigilanza basate sui dati di bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari e degli altri adempimenti regolamentari di prossima scadenza.
Su tale aspetto è intervenuta Banca d’Italia con un comunicato stampa diffuso il 20 marzo scorso con il quale ha annunciato una serie di misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati.
Nello specifico, Banca di Italia ha deciso di prorogare i termini di alcuni adempimenti regolamentari.
Trattasi di:
- 60 giorni per gli adempimenti in materia di:
– ICAAP/ILAAP per banche e SIM e ICAAP per intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
– Piani di risanamento,
– Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e intermediari finanziari; Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV, IP e IMEL (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti);
– Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario;
– Relazione della funzione antiriciclaggio (che include l’esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 2019);
– Adeguata verifica (recupero dei dati della clientela già acquisita per fini antiriciclaggio);
– Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub deposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del Regolamento del 5.12.2019 di attuazione del TUF da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento; - 150 giorni per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche;
- 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso e un allungamento dei termini per l’invio delle osservazioni per le consultazioni che saranno avviate nei prossimi giorni.
In aggiunta a quanto precede, Banca di Italia ha:
- posticipato al 30 giugno il termine per l’invio dell’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative tenute al relativo invio;
- previsto la possibilità per le banche meno significative e gli intermediari non bancari di operare temporaneamente al di sotto del livello della componente target assegnata all’ esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance – P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR), precisando che al verificarsi di queste circostanze valuterà i piani di riallineamento che saranno presentati dagli intermediari tenendo conto delle condizioni eccezionali che hanno portato i coefficienti di capitale e della liquidità a livelli inferiori a quelli richiesti.
Nel medesimo comunicato, l’Autorità di vigilanza ha infine invitato le banche meno significative e gli altri intermediari vigilati a rivedere i propri piani di continuità operativa e a considerare quali azioni possono essere intraprese in modo di minimizzare i potenziali effetti avversi della diffusione del COVID-19.
Quanto, invece, all’introduzione di margini di flessibilità relativi ai termini di invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi, Banca d’Italia si è riservata di fornire indicazioni.
9. Tabella riassuntiva.
Misura | Periodo | Eccezioni |
---|---|---|
Procedimenti giudiziari civili | ||
Sospensione delle udienze
Sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale |
9 marzo – 15 aprile |
|
Adozione da parte dei Capi degli uffici giudiziari di misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, incluso il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 | 16 aprile – 30 giugno | |
Sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza, per i soli diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività precluse da eventuali misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari | Per il periodo di durata della misura organizzativa stessa |
|
Procedimenti giudiziari amministrativi | ||
Sospensione delle udienze pubbliche e camerali | 9 marzo – 15 aprile | |
Sospensione dei termini inclusi i procedimenti cautelari | 9 marzo – 15 aprile | |
Solo su richiesta congiunta delle parti, passaggio in decisione delle controversie fissate per la trattazione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati | 6 aprile – 15 aprile | |
Adozione da parte dai titolari delle sezioni del Consiglio di Stato di misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, incluso il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 | 8 marzo – 30 giugno | |
Rimessione in termini | Solo qualora le misure organizzative adottate dai titolari delle sezioni del Consiglio di Stato determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali | |
Sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza | Per i soli diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività precluse da eventuali misure organizzative adottate dai titolari delle sezioni del Consiglio di Stato e per il solo periodo di durata della misura organizzativa stessa | |
Esclusione del computo del termine di durata ragionevole del processo | Per i procedimenti rinviati nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020 | |
Procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio | ||
Sospensione dei termini dei procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data | sino al 15 aprile | Procedimenti relativi a:
|
Procedimenti sanzionatori della CONSOB | ||
Sospensione dei termini relativi a tutti i procedimenti sanzionatori | Sino al 3 aprile 2020 | |
Procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, inclusi i procedimenti dinanzi ad ACF e ABF | ||
Sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto | 9 marzo – 15 aprile | |
Adempimenti societari | ||
Rinvio del termine di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio | Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio | |
Espressione del voto in assemblea in via elettronica o per corrispondenza e, per le sole S.r.l., anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione Ricorso all’istituto del rappresentante designato, previsto dall’art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998, per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di:
|
Per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza | |
Adempimenti regolamentari | ||
ICAAP/ILAAP per banche e SIM e ICAAP per intermediari finanziari ex art. 106 TUB | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 30 aprile | |
Piano di risanamento | Rinvio del termine di 60 giorni che dalla scadenza originariamente prevista del 30 aprile | |
Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e intermediari finanziari | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 30 aprile | |
Relazioni sulla struttura organizzativa IP e IMEL (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti) | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 30 aprile | |
Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 31 marzo | |
Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 31 marzo | |
Relazione della funzione antiriciclaggio (che include l’esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 2019) | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 30 aprile | |
Adeguata verifica (recupero dei dati della clientela già acquisita per fini antiriciclaggio) | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 30 giugno | |
Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub deposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del Regolamento del 5.12.2019 di attuazione del TUF (cfr. art. 2, comma 2 e atto di emanazione del Regolamento) da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 30 giugno | |
Trasmissione della prima relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche | Rinvio del termine di 150 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente prevista del 30 aprile | |
Risposte alle consultazioni normative in corso | Rinvio del termine di 60 giorni che decorrono dalla scadenza originariamente fissata in ciascuna consultazione | |
Invio dell’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative | Entro il 30 giugno |