1. L’Unione europea verso una finanza sostenibile
A partire dal 2015 alcuni Stati hanno sottoscritto accordi chiave per un futuro sostenibile: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, firmato il 22 aprile 2016 e ratificato dall’Unione europea il 5 ottobre 2016. In tale ambito, l’Unione europea si è impegnata nella transizione verso modelli di crescita includenti tematiche ambientali; ciò ha portato al lancio del Piano d’Azione (marzo 2018) con l’obiettivo di finanziare la crescita sostenibile, di incrementare gli investimenti in progetti sostenibili e di promuovere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance – ESG).
In linea con i propositi enucleati nel menzionato Piano d’Azione, nel mese di maggio 2018, la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di proposte legislative volte a promuovere una “finanza sostenibile”. Da una di tali proposte ha avuto origine il Regolamento (UE) 2019/2088, pubblicato in data 9 dicembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation); tale regolamento è stato poi integrato e modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. Regolamento sulla Tassonomia). Quest’ultimo introduce, altresì, una disciplina per l’individuazione di criteri armonizzati che consentano di determinare, in maniera omogenea, il grado di sostenibilità degli investimenti[1].
2. Il SFDR e il Regolamento sulla Tassonomia: i principali contenuti.
Il SFDR impone obblighi di informativa ESG al fine di armonizzare le regole a livello europeo, considerato che le differenze tra i vari Stati membri possono riflettersi negativamente sulla concorrenza e sulla comparabilità dei prodotti. Si fa riferimento, in particolare, all’informativa ESG sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, sugli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nel processo decisionale e nei processi di consulenza degli operatori. Infatti, seppur alcune direttive e taluni regolamenti europei assicurano una protezione già uniforme degli investitori finali (ad es. AIFMD, CRDIV/V, UCITS, CRR, MIFID II, MiFIR[2]) e facilitano l’accesso di questi ultimi a un’ampia gamma di prodotti finanziari, prevedendo nel contempo norme che consentono loro di prendere decisioni di investimento consapevoli, l’informativa richiesta dal SFDR agli operatori interviene per colmare alcuni aspetti di una normativa che si considera ancora insufficiente.
Il SFDR ha un ambito di applicazione ampio. Si rivolge a Partecipanti ai Mercati Finanziari ed ai Consulenti Finanziari; si tratta, in particolare, sia di compagnie di assicurazione che offrono prodotti di investimento assicurativo, di gestori di fondi di investimento alternativi, di enti creditizi che forniscono servizi di gestione di portafogli, di enti pensionistici aziendali o professionali, sia di intermediari e consulenti finanziari (ad es. intermediari assicurativi che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativo, enti creditizi ed imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti). Anche la categoria di prodotti oggetto del SFDR è ampia (tra gli altri, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativo, fondi di investimento alternativo, prodotti pensionistici individuali paneuropei). In tale scenario, alle ESAs (European Supervisory Authorities) il regolamento affida il compito di sviluppare standard tecnici di regolamentazione sul contenuto, sulla metodologia e sulla presentazione delle informazioni in materia di ESG, a livello di soggetti e di prodotto[3].
Il Regolamento sulla Tassonomia, che come detto modifica ed integra in parte il SFDR, stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Esso si applica: (i) alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione europea che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili; (ii) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari; (iii) alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.
La messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili – in aggiunta ai requisiti in materia di informativa imposti dal SFDR – può essere un altro metodo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili. Il Regolamento sulla Tassonomia fissa dei requisiti per commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come investimenti ecosostenibili con l’obiettivo di aumentare la fiducia degli investitori e sensibilizzarli maggiormente agli impatti ambientali; infatti, in tale ambito l’assenza di criteri uniformi a livello di Unione europea aumenterebbe i costi e disincentiverebbe gli operatori economici dall’accedere ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini di investimenti sostenibili.
3. Osservazioni conclusive
Agli operatori soggetti al SFDR è richiesto di provvedere agli adempimenti ivi contemplati entro il 10 marzo 2021 – fermo restando che le previsioni normative che richiedono la pubblicazione di RTS da parte delle ESAs prevedono scadenze dilazionate nel tempo[4] – mentre il Regolamento sulla Tassonomia prevede un’applicazione differita al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2023[5].
Nonostante ciò, nelle more della applicazione della normativa sopra riferita, merita di essere segnalato che la disciplina vigente già contiene indicazioni che si ritiene debbano essere considerate dagli operatori nella prestazione dei servizi di investimento. Si fa riferimento, in particolare, a: (i) la “valutazione di adeguatezza”, in quanto l’ESMA negli orientamenti ha riconosciuto come buona prassi la raccolta delle informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente, acquisendo notizie anche in merito alle preferenze del cliente sui fattori ambientali, sociali e di governance; (ii) la “product governance” dove l’ESMA negli orientamenti precisa che un determinato prodotto può conseguire obiettivi di investimento specifici quali “la protezione della moneta”, “l’investimento verde” e “l’investimento etico”; (iii) le comunicazioni alla clientela, ad es. all’informativa precontrattuale che deve rappresentare le informazioni degli strumenti finanziari in modo corretto, chiaro e non fuorviante, nonché una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari stessi; (iv) alle rendicontazioni relative ai prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”[6].
[1] Completa la disciplina il Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento. Anche la proposta di regolamento recante modifiche mirate e puntuali ai regolamenti delegati di attuazione della MIFID II e IDD per l’integrazione dei fattori ESG nell’ambito dell’informativa alla clientela e alla valutazione di adeguatezza, risulta in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. In parallelo, oltre alle misure sopra descritte, la Commissione europea ha valutato opportuno incorporare il riferimento a rischi e fattori di sostenibilità ESG nei processi e nelle decisioni degli operatori sottoposti alle normative UCITS, AIFMD, MiFID II, IDD e Solvency II. A tale proposito, l’ESMA, ha pubblicato il 30 aprile 2019 due technical advice, uno relativo all’integrazione della finanza sostenibile nella disciplina MiFID II sui servizi d’investimento, l’altro relativo al framework UCITS e a quello AIFM, funzionali alla modifica dei relativi atti delegati. Si rappresenta ancora che la Commissione europea ha richiesto a ciascuna delle tre ESAs di raccogliere evidenze ed elaborare un parere in tema di indebite pressioni del settore finanziario allo “short-termism” che potrebbero portare a trascurare la considerazione dei rischi e delle opportunità a lungo termine, tra cui quelli connessi ai cambiamenti climatici e ad altri fattori di sostenibilità. Al riguardo, l’ESMA ha pubblicato il suo parere nel quale fornisce alcune raccomandazioni iniziali di policy (si veda il Report “Undue short-term pressure on corporations” del 18 dicembre 2019).
[2] Più in dettaglio: AIFMD (direttiva 2011/61/UE); UCITS (direttiva 2009/65/CE); CRDIV (direttiva 2013/36/UE); CRR (Regolamento UE 575/2013); MiFID II 2014/65/UE; MiFIR (Regolamento UE 600/2014).
[3] Il Joint Consultation Paper delle ESAs su ESG disclosures del 23 aprile 2020 (“Draft regulatory technical standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a, Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088”) prevede obblighi informativi sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, regolando il contenuto dell’informazione e le modalità con cui deve essere resa. All’interno della consultazione sono stati predisposti sette progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sugli obblighi di disclosure per gli ESG, sei dei quali devono essere recapitati entro il 30 dicembre 2020 (2021 il rimanente). In particolare, il documento ha ad oggetto RTS: (i) sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sugli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto; (ii) per specificare i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale e sui siti web; (iii) per specificare i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni sugli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche.
[4] Il 1° gennaio 2022 per le regole su “Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche” (art. 11) e il 30 dicembre 2022 per le regole su “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario” (art. 7).
[5] In particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 7 e l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 del Regolamento sulla Tassonomia, si applicano: a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere a) e b), a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), a decorrere dal 1° gennaio 2023.
[6] Per ogni approfondimento si veda il Richiamo di attenzione n. 1/20 del 12-3-2020 della Consob avente ad oggetto la “Prestazione di servizi di investimento e questioni ESG”.