PILL n. 05–2017

21/06/2017

Il Decreto Attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio

Annunziata&Conso

1. Inquadramento normativo

In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (“Decreto”) di attuazione della cd. IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva n. 849/2015). Il Decreto, tra l’altro, introduce modifiche alle disposizioni del D.lgs. 231/2007 e del D.lgs. 109/2007, che disciplinano – in recepimento di direttive europee – la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

2. Principali novità

Con riguardo alle novità del Decreto si dà evidenza delle seguenti principali peculiarità:

  • L’introduzione di nuovi soggetti obbligati, tra cui si richiamano le SICAF e gli intermediari “aventi sede legale e amministrazione in un altro Stato Membro stabiliti senza succursale sul territorio nazionale[1] (cfr. l’art. 3 del D.lgs. 231/2007, introdotto dall’art. 1 del Decreto).
  • L’introduzione di obblighi specifici di assessment e autovalutazione del rischio nazionale e del sistema/organizzazione aziendale in capo rispettivamente al Comitato di sicurezza nazionale e ai soggetti obbligati [2] ( gli artt. 14 e 15, D.lgs. 231/2007, introdotti dall’art. 1 del Decreto); in particolare, i soggetti obbligati devono adottare idonei presidi, controlli e procedure per svolgere (periodicamente) un’analisi e fornire una valutazione sulla permeabilità dell’intermediario rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo [3] (cfr. l’art. 16 del D.lgs. 231/2007, introdotto dall’art. 1 del Decreto).
  • In ordine al titolare effettivo viene precisato chenelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante […]”. Qualora l’applicazione di quanto precede “non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società” (cfr. l’art. 20, c. 3 e c. 4 del D.lgs. 231/2007, introdotto dall’art. 2 del Decreto).
  • L’istituzione del registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridiche e delle persone giuridiche private, la cui disciplina del funzionamento e delle modalità di accesso è lasciata ad un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze [4] (cfr. l’art. 21 del D.lgs. 231/2007, introdotto dall’art. 2 del Decreto).
  • L’introduzione dell’obbligo di adozione di procedure interne volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente, il c.d. whistleblowing [5] (cfr. l’art. 48 del D.lgs. 231/2001, introdotto, dall’art. 2 del Decreto).
  • Nell’ambito degli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni scompare l’obbligo di registrazione mediante alimentazione dell’archivio unico informatico, quantomeno nella fonte primaria; in ogni caso, si precisa che per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati (cfr. artt. 31 e ss. del D.lgs. 231/2007, introdotti dall’art. 2 del Decreto).
  • La modifica delle disposizioni in materia sanzionatoria sia in termini di fattispecie incriminatrici, quanto ad ammontare delle sanzioni in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime (cfr. artt. 54 e ss. del D.lgs. 231/2007, introdotti dall’art. 5 del Decreto). Il nuovo art. 62, in particolare, prevede sanzioni specifiche per gli intermediari bancari e finanziari e la responsabilità in capo gli esponenti aziendali, ove si stabilisce che “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni [….] ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo [6].
  • E’ introdotta la definizione di “finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massacon cui si intende la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all’ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica [7](cfr. l’art. 1, lett. e del D.lgs. 109/2007, introdotto dall’art. 6 del Decreto).
3. Disciplina transitoria

Il Decreto entra in vigore a partire dal prossimo 4 luglio. In ordine alla disciplina transitoria (cfr. l’art. 9, Decreto), preme soffermarsi in particolare sulle seguenti prescrizioni:

  • Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
  • Le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, le disposizioni attuative dell’art. 16 c. 2, introdotto dal medesimo Decreto [8].
  • Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.lgs. n. 231/2007, i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo Titolo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto.
  • Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l’alimentazione e consultazione del registro di cui all’art. 45 del D.lgs. 231/2007, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto.
  • L’Organismo di cui all’articolo 128-undecies TUB, avvia la gestione del registro di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 231/2007, entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto.
  • Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria ex all’art. 3, co. 2, lett. v), del D.lgs. n. 231/2007, e successive modificazioni, entrano in vigore all’avvio dell’operatività dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari[9].

[1] Vengono poi richiamati tra gli altri “operatori finanziari” soggetti alle disposizioni del decreto, oltre alle società fiduciarie non iscritte all’albo speciale ex art. 106 TUB, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta e i consulenti finanziari ex art. 18bis TUF e le società di consulenza finanziaria ex art. 18ter TUF.

[2] L’identificazione e la valutazione del rischio dovrà essere effettuata: a) dalla Commissione europea (valutazione del rischio sovranazionale); b) da ciascuno degli Stati membri (valutazione del rischio a livello nazionale); c) dai soggetti obbligati.

[3] Tali processi e controlli dovranno essere, a loro volta, sottoposti alla verifica da parte di apposita funzione di revisione indipendente.

[4] Il registro dovrà essere alimentato direttamente dalle imprese tramite comunicazione indirizzata al Registro Imprese effettuata sotto la diretta responsabilità degli amministratori. L’omissione è sanzionata ai sensi dell’art. 2630 del codice civile.

[5] Non è decodificato, invece, il processo di segnalazione c.d. esterno, che caratterizza l’art. 8ter del TUF e 52ter del TUB.

[6] Qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

[7] Cfr. per approfondire la pubblicazione, su dirittobancario.it, del Dottor Filippo Berneri, Partner di AC Firm, dal titolo “Prime riflessioni sullo schema di attuazione IV Direttiva Antiriciclaggio”, dicembre, 2016, Milano.

[8] Ovvero quelle relative all’individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi in base a quali i soggetti obbligati adottano i presidi, le procedure e i controlli per mitigare il rischio.

[9] Per completezza, si precisa che le disposizioni finali impongono agli agenti in attività finanziaria di dare notizia al Questore, entro dodici ore dal compimento dell’operazione, qualora nella prestazione di servizi di pagamento ex art. 1, c. 1, lett. b), n. 6, del D.lgs. n. 11/2010, riscontrino in capo all’ordinante l’assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia.

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