Dall’1 ottobre 2016 le banche sono tenute ad applicare la nuova disciplina dettata dall’art. 120, secondo comma, TUB nella versione modificata nel 2016 in tema di interessi nelle operazioni di raccolta e di impiego poste in essere con la clientela.
Questa nuova disciplina – pur prevedendo la regola generale secondo la quale “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” – riconosce peraltro agli intermediari margini di flessibilità nella disciplina concreta degli interessi, nella loro riscossione e nella percezione dell’anatocismo in particolare per quanto riguarda i rapporti regolati in conto corrente.
A proposito di questi ultimi, merita attenzione la necessaria cadenza annuale del calcolo degli interessi, che sono calcolati al 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il successivo 1 marzo. Con una disposizione dalla dubbia legittimità il decreto del Ministro dell’Economia del 3 agosto 2016 n. 343 ha altresì previsto un ulteriore termine di grazia. Infatti, l’art. 4, comma 4, stabilisce che “al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 119 o 126-quater, comma 1, lett. b, del TUB”.
La dichiarata esigibilità degli interessi determina la possibilità per l’intermediario di ottenerne l’immediato pagamento dal cliente. In alternativa, attraverso un apposito patto il cliente può espressamente autorizzare – anche preventivamente – l’intermediario ad addebitare sul conto gli interessi maturati i quali in questo modo concorrono a formare la sorte capitale. Su quest’ultima potranno decorrere gli interessi contrattualmente previsti per l’affidamento.
In mancanza del patto appena accennato gli interessi annualmente maturati sono contabilizzati separatamente dalla sorte capitale.
La nuova normativa comporta quindi per gli intermediari la necessità di un attento adeguamento della contrattualistica fin qui adottata.