PILL n. 01–2017

13/01/2017

Le esenzioni per i redditi derivanti da investimenti qualificati a lungo termine effettuati da Casse di previdenza, da Fondi pensione o da persone fisiche residenti

Annunziata&Conso

SOMMARIO:
1. Fonte normativa ed elementi fondamentali
2. Le disposizioni riservate alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione
3. L’esenzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche: i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR)

1. Fonte normativa ed elementi fondamentali

La Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 (pubblicata in G.U. Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57 – di seguito la “Legge”) prevede alcuni incentivi fiscali finalizzati a canalizzare in modo diretto, stabile e duraturo il risparmio verso gli investimenti produttivi finalizzati alla crescita del sistema imprenditoriale italiano ed europeo.
In particolare, è prevista l’esenzione da tassazione dei redditi relativi agli investimenti c.d. “qualificati“, per:
i) le Casse di previdenza private e i Fondi Pensione italiani (rif. commi da 88 a 99 dell’art. 1 della Legge);
ii) le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, che costituiscono Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, i c.d. “PIR” (rif. commi da 100 a 114 dell’art. 1 della Legge).
Di seguito, si propone una sintetica ricognizione dei principali contenuti della nuova disciplina in commento, distinguendo le disposizioni applicabili ai diversi soggetti destinatari.

2. Le disposizioni riservate alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione

I soggetti destinatari dalle disposizioni in parola risultano essere:
(i) le Casse di Previdenza trasformate dal D.lgs. 509/1994 e le Casse nate con il D.lgs. 103/1996 (cfr. art. 1, comma 88 della Legge) e
(ii) gli Enti di Previdenza complementare, riformati dal D.lgs. 252/2005 (cfr. art. 1, comma 92 della Legge), vale a dire:
a) i fondi pensione negoziali, istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale, fra cui anche i fondi pensione cosiddetti territoriali;
b) i fondi pensione aperti, istituiti da banche, imprese di assicurazione, SGR e SIM;
c) i Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP), istituiti dalle imprese di assicurazione;
d) i fondi pensione preesistenti, istituiti prima del 1993.
Le disposizioni riservate alle Casse e ai Fondi pensione (“Enti”), condividono il medesimo schema normativo. Infatti, l’esenzione si applica:
– ai redditi diversi da quelli derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, c.1, lett. c) TUIR [1] (cfr. art. 1, commi 90 e 94 della Legge), derivanti
– da “investimenti qualificati” effettuati nella misura massima del 5% dell’attivo patrimoniale dell’Ente, detenuti per almeno cinque anni (cfr. art. 1, commi 91 e 93 della Legge).
L’Investimento qualificato è l’investimento (cfr. art. 1, comma 89 della Legge):
a) diretto in “azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi […], o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo”
b) indiretto in “quote o azioni” di OICR – anch’essi fiscalmente residenti in Italia, in Stati UEE o SEE -, che a loro volta investano prevalentemente in azioni o quote di imprese residenti in Italia, in uno Stato UE o SEE.
Qualora i titoli oggetto dell’investimento (qualificato) siano rimborsati o scadano prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, per beneficiare dell’esenzione, è necessario reinvestire le somme ricavate in titoli idonei a configurare un (nuovo) “investimento qualificato”, entro novanta giorni dalla data del rimborso o di scadenza.
In difetto, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti prima dello scadere del quinquennio di legge, sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi dovuti per le imposte non corrisposte, ma senza che siano applicate sanzioni (cfr. art. 1, commi 91 e 94 della Legge) [2]
Per gli utili corrisposti a fondi pensione UE o SEE derivanti da investimenti qualificati fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, la Legge prevede la disapplicazione della ritenuta sui dividendi e l’imposta sostitutiva sugli utili da azioni in deposito accentrato (artt. 27 e 27-ter del DPR n. 600/1973). Per usufruire di tale agevolazione, il soggetto non residente, beneficiario effettivo degli utili, è tenuto a dichiarare i propri dati identificativi e la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall’agevolazione, impegnandosi a detenere l’investimento per i 5 anni previsti.

3. L’esenzione dall’imposta sui redditi delle persone fisiche: i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR)

La Legge stabilisce che risultano altresì esenti i redditi di capitale (di cui all’art 44, TUIR) e i redditi diversi (di cui all’67, c1., dalla lett. c-bis alla c-quinquies, TUIR) [3] percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, rivenienti da investimenti nei PIR, detenuti per almeno 5 anni (cfr. art. 1, commi 100 e 106 della Legge).
I PIR possono assumere la forma di un rapporto di custodia o amministrazione, di una gestione di portafogli, o di un altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, nonché di contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione (cfr. art. 1, comma 101 della Legge).
Ogni PIR può essere alimentato nella misura massima annua di 30 mila euro e, complessivamente, non può superare i 150 mila euro nel quinquennio (cfr. art. 1, comma 101 della Legge).
Le somme costituite in un PIR devono essere destinate necessariamente – pena la decadenza dal beneficio fiscale – a “investimenti qualificati”, che possono comprendere l’assunzione di partecipazioni tanto dirette (benché non qualificate), in imprese, quanto indirette, per il tramite di OICR (cfr. art. 1, commi 104 della Legge).
A tale proposito, la nozione di “investimento qualificato” nell’ambito dei PIR – delineata dai commi dal 102 a 105 – risulta maggiormente circoscritta rispetto alla definizione introdotta per gli altri casi di esenzione (cfr. § 2), in ragione della loro destinazione ad un pubblico retail. Infatti, gli investimenti sia diretti, che indiretti [4] devono rispettare alcuni specifici requisiti strutturali:
–    ogni anno e per almeno i due terzi dell’anno stesso, almeno il 70% degli investimenti deve essere effettato in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentari o negli MTF (Sistemi Multilaterali di Negoziazione), emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare (cfr. art. 1, comma 102 della Legge) [5];
–    il 30% del suddetto 70%, deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (cfr. art. 1, comma 102 della Legge);
–    non più del 10% delle somme destinate nel Piano può essere investito negli strumenti finanziari di un unico emittente o stipulato con la stessa controparte o con altra società appartenenti al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (cfr. art. 1, comma 103 della Legge).
Inoltre, è fatto espresso divieto di investire le somme o i valori destinati nel PIR in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (cfr. art. 1, comma 105 della Legge).
La forma tecnico-giuridica dei PIR richiede alla persona fisica di avvalersi di intermediari abilitati (banche, SIM o SGR) o imprese di assicurazione, che devono essere fiscalmente residenti in Italia, oppure residenti in uno Stato UE o SEE ed operanti nel territorio nazionale tramite una stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi, con nomina di un rappresentante fiscale in Italia (cfr. art. 1, comma 101 della Legge).
La norma prevede altresì che ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo PIR e che ciascun PIR non possa avere più di un titolare. Rimane a carico del titolare l’onere di produrre all’intermediario apposita autocertificazione attestante il possesso di un unico piano. I soggetti gestori, dal canto loro, sono tenuti a conservare separata evidenza delle somme destinate dai titolari ai loro Piani in anni differenti.
Qualora gli strumenti finanziari oggetto del Piano siano rimborsati prima dello scadere del quinto anno, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro 30 giorni dal rimborso. La cessione anticipata degli strumenti finanziari del Piano, ovvero prima dello scadere del quinquennio [6], comporta la ripresa a tassazione dei relativi redditi realizzati attraverso la cessione e di quelli eventualmente percepiti medio tempore, secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi e senza applicazione di sanzioni (cfr. art. 1, comma 106 della Legge).
Eventuali minusvalenze realizzate con la cessione o il rimborso anticipati degli strumenti oggetto di investimento sono deducibili a fronte di plusvalenze realizzate nell’ambito del medesimo piano di risparmio, a decorrere dal periodo d’imposta in cui le plus/minusvalenze si realizzano, ma non oltre i successivi quattro. Si prevede, poi, che eventuali minusvalenze realizzate alla chiusura del Piano possano essere portate in deduzione in dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR) oppure dedotte a fronte di plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto in regime di risparmio amministrato detenuto dal medesimo titolare, in ogni caso non oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di realizzo delle suddette plusvalenze (cfr. art. 1, comma 109 della Legge).
Infine, il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel Piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al DLGS n. 346/1990 (cfr. art. 1, comma 114 della Legge).

[1] Ai sensi del citato comma dell’art. 67 TUIR, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

[2] Corre l’obbligo di ricordare che agli Enti si applicano regimi di tassazione diversi. Per questo motivo, la Legge differisce parzialmente nella formulazione delle disposizioni destinate alle Casse o forme pensionistiche complementari. Tuttavia, per necessità di spazio e stante la sostanziale equivalenza logica delle suddette disposizioni, si rimanda all’analisi della norma sul tema.

[3] Rimangono esclusi i soli redditi diversi «relativi a partecipazioni qualificate» ai sensi del TUIR. La norma specifica che, ai fini del calcolo della partecipazione qualificata, si devono considerare le partecipazioni detenute dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado, nonché le partecipazioni detenute da società controllate di diritto dal soggetto titolare del PIR o sulle quali quest’ultimo esercita un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

[4] Il rispetto di tali limiti rileva, quindi, anche per gli OICR che fossero orientati a costituire un “investimento qualificato” nell’ambito dei Piani.

[5] A norma della Legge, si presume, senza prova contraria, che un’impresa svolga attività immobiliare quando il “patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, da impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa”.

[6] Nel precisare i criteri per il computo del “periodo minimo di investimento”, la norma chiarisce che in caso di cessione degli strumenti finanziari appartenenti ad una medesima categoria omogenea va applicato il FIFO – First In, First Out, considerando come costo rilevante quello medio ponderato dell’anno di acquisto. Inoltre, è stabilito che il trasferimento del PIR dall’intermediario presso cui è stato costituito ad un altro non incide ai fini del computo del periodo quinquennale.

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