Il 25 marzo scorso, la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito le nuove “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” emanate il giorno precedente.
Le Disposizioni, che costituiscono l’ultimo dei provvedimenti attuativi del Decreto Antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) di competenza della Banca d’Italia, vanno ad aggiungersi a quelle emanate lo scorso anno in materia di adeguata verifica della clientela e assetti organizzativi, procedure e controlli interni.
Dando attuazione all’art. 34 del Decreto Antiriciclaggio, le Disposizioni disciplinano le modalità di adempimento degli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo con il dichiarato obiettivo – come si legge nell’atto di emanazione – di non generare “significativi costi addizionali per i destinatari o, comunque, […] impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso”.
Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e prevedono (all’art. 11) che i destinatari si adeguino a quanto dalle stesse previsto entro il 31 dicembre 2020.
L’emanazione delle Disposizioni è stata preceduta da una consultazione pubblica avviata dalla Banca d’Italia nel luglio 2018, il cui Resoconto è pure stato pubblicato sul sito dell’autorità il 25 marzo.
Si ricava da tale Resoconto che, giudizio della Banca d’Italia, “un termine congruo per consentire un agevole adeguamento alle nuove disposizioni poteva essere individuato nel 30 settembre 2020; il termine del 31 dicembre 2020 è stato poi fissato per tener conto della particolare situazione di emergenza sanitaria” (v. pag. 5). Deve conseguentemente escludersi, almeno per il momento, un rinvio di tale termine motivato sulla base dell’attuale emergenza.