PILL n. 01–2020

13/01/2020

L’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema della c.d. “nullità selettiva”

Annunziata&Conso

Con sentenza 3 novembre 2019 n. 28314, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema della c.d. “nullità selettiva”, vale a dire la situazione che si determina allorché, nelle cause concernenti la prestazione dei servizi di investimento, il risparmiatore faccia valere la nullità del c.d. “contratto-quadro” al fine di far venir meno le successive operazioni di investimento che hanno avuto esito sfavorevole e sulle quali chiede alla banca il risarcimento, con la pretesa, però, che restino ferme le operazioni andate a buon fine anche se sono anch’esse conseguenti al contratto in ipotesi dichiarato nullo.

La recente sentenza delle Sezioni Unite, dopo aver esaminato il problema delle nullità di protezione in genere ed averne indagati i riflessi sulla nullità di forma ormai prevista dall’art. 23 TUF in relazione alla legislazione delegata europea, ha stabilito che la banca convenuta, qualora intenda far valere la circostanza che il cliente ha tratto un sostanziale vantaggio dalla sua prestazione dei servizi di investimento, possa opporre un’eccezione in tal senso. Tale eccezione potrà essere accolta dal giudice di merito nell’ipotesi in cui i vantaggi conseguiti dal cliente siano stati superiori alle perdite dal medesimo fatte valere con l’azione proposta.

La sentenza, che mira dichiaratamente ad imporre un equilibrio tra le parti in conflitto in modo da evitare “vantaggi ingiustificati” per una di esse, può avere importanti ricadute applicative sui giudizi in corso, nel senso che la banca se ne potrà avvalere e potrà in ipotesi integrare le sue difese al massimo con la memoria n. 1 dell’art. 183 c.p.c.

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