PILL n. 01–2019

04/03/2019

MiFID II: Consob richiama l’attenzione sulla trasparenza dei costi dei servizi di investimento

Annunziata&Conso

Con provvedimento del 28 febbraio 2019, la Consob ha richiamato l’attenzione dei soggetti vigilati sul rispetto degli obblighi in materia di informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori nonché agli strumenti finanziari.
La Consob, in particolare, ricordando come MiFID II richieda un grado di trasparenza (disclosure), sia ex ante che ex post, più alto rispetto a quello previsto dalla normativa previgente (MiFID), ha precisato che i distributori:

  • dovrebbero adoperarsi per ottenere i dati necessari dai produttori, qualora le informazioni sugli strumenti finanziari non siano pubblicamente disponibili;
  • quando non riescano ad ottenere i dati dal produttore, dovrebbero valutare se possono fornire informazioni adeguate al cliente sui costi e gli oneri dello strumento finanziario;
  • se ritengono di non essere in grado di ottenere le informazioni necessarie, dovrebbero evitare di inserire tali strumenti nella propria gamma prodotti;
  • in ogni caso, trasmettono le informazioni ai clienti il prima possibile una volta maturato il periodo di riferimento.

In tale ambito, l’Autorità di Vigilanza ha sottolineato che:

  • nella “Relazione sui servizi” da trasmettere entro il 31 marzo p.v.. gli intermediari dovranno illustrare i presidi adottati per adempiere ai suddetti obblighi di trasparenza;
    In merito a tale Relazione si deve precisare che, ai sensi della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010:

    • quanto a SIM, banche italiane, Poste Italiane S.p.A. e ai 106 TUB, si fa riferimento alla “Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche“;
    • per le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le banche UE con succursale in Italia e delle imprese di Paesi terzi (banche e imprese di investimento), il riferimento è alla “Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche“;
    • quanto agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, il riferimento è alla “Relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi e attività di investimento, contenente altresì la descrizione dell’attività di controllo interno svolta nell’anno solare precedente nonché l’organigramma dello studio al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’indicazione dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori“;
    • quanto alle SGR ed alle SGA che svolgono servizi di investimento, e/o commercializzano OICR propri o di terzi il riferimento è alla “Relazione sulla struttura organizzativa“;
  • la prossima “Relazione di conformità alle norme” dovrà contenere gli esiti dei controlli effettuati sul tema dalla funzione di compliance.

l'Autore

gli Autori

Vai al profilo

Vai al profilo