Il 26 luglio 2022 Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni sugli assetti proprietari di banche, intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF (“Disposizioni”). Esse contengono, in un unico testo, la disciplina relativa all’autorizzazione all’acquisizione, o all’incremento, di partecipazioni qualificate negli intermediari sopra indicati, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli Orientamenti delle Autorità europee. Non si applicano alle partecipazioni nel capitale di istituti di pagamento che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1, numero 8, del TUB.
Le Disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2023. Restano soggetti alla disciplina previgente i procedimenti di autorizzazione in relazione ai quali le istanze siano state presentate prima del 1° gennaio 2023.
L’obiettivo della disciplina è quello di evitare che dall’acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati.
Le Disposizioni disciplinano gli obblighi di preventiva autorizzazione per coloro (i “candidati acquirenti”) che intendono:
- acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni qualificate in un’impresa vigilata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; per “partecipazioni qualificate” si intendono quelle che attribuiscono, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell’impresa vigilata o che consentono di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa, ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 36, del CRR, nonché le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sull’impresa;
- incrementare le partecipazioni qualificate già possedute, quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando l’incremento comporta il controllo dell’impresa vigilata stessa;
- acquisire, in una società che detiene le partecipazioni qualificate indicate alla lettera a):
- il controllo;
- una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell’acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel Capo III, paragrafo 3 (criterio del moltiplicatore);
- acquisire a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con l’impresa vigilata o di una clausola del suo statuto, il controllo o l’influenza notevole sull’impresa vigilata, o una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, 20%, 30% o 50%, tenuto conto delle partecipazioni già possedute.
Le Disposizioni individuano, tra l’altro:
- i criteri di calcolo delle partecipazioni indirette (criterio del controllo e criterio del moltiplicatore):
- i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata;
- le presunzioni e gli indici relativi alle azioni di concerto.
In particolare, una novità è rappresentata dall’applicazione del criterio del moltiplicatore agli intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL e IP. Questa impostazione risponde all’esigenza di assicurare un adeguato presidio sugli assetti proprietari di tutti gli intermediari vigilati. In conformità con il principio di proporzionalità, la Banca d’Italia ha previsto che limitatamente ai casi di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate indirette in questi intermediari, il criterio del moltiplicatore si applichi soltanto al ricorrere di uno dei seguenti casi: i) con riferimento alle partecipazioni detenute nel soggetto che esercita, in ultima istanza, il controllo sull’impresa vigilata; ii) nel caso in cui non vi sia nessun partecipante, diretto o indiretto, che eserciti il controllo sull’impresa.
Le Disposizioni descrivono, inoltre, il procedimento autorizzativo che ha inizio con la presentazione da parte del candidato acquirente (persona fisica o giuridica) di un’istanza di autorizzazione all’Autorità competente prima dell’acquisizione o dell’incremento della partecipazione qualificata in un’impresa vigilata. Per “Autorità competente” si intende, per le banche e le SIM di classe 1, la Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia, a seconda dei casi e in coerenza con la normativa europea, mentre per le altre imprese vigilate è la Banca d’Italia.
Il procedimento dura, in media, 60 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salvo sospensione per richiesta di integrazioni, e si chiude con il rilascio dell’autorizzazione o il diniego. Il mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego entro questo termine equivale al rilascio dell’autorizzazione (“silenzio assenso”).
L’istanza è soggetta alla valutazione da parte dell’Autorità competente di diversi elementi, tra i quali la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, sulla base dei seguenti criteri:
- la reputazione del candidato acquirente;
- l’onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell’intermediario;
- la solidità finanziaria del potenziale acquirente;
- la capacità dell’intermediario di rispettare, a seguito dell’acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza;
- l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; nonché la capacità del candidato acquirente di garantire che l’impresa vigilata abbia assetti organizzativi adeguati nell’ambito del gruppo;
- la mancanza di un fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; in particolare questa valutazione è condotta tenendo conto anche della provenienza dei fondi da utilizzare per l’acquisizione, dell’eventuale utilizzo di strutture complesse o opache e dell’impatto dell’acquisizione sul piano industriale e sulla struttura organizzativa dell’impresa vigilata.
Le Disposizioni richiedono poi specifiche informazioni da allegare all’istanza di autorizzazione. Per agevolare i candidati acquirenti, nell’individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell’istanza, può essere opportuno prendere contatto con l’Autorità, prima di presentare l’istanza (c.d. pre-notifica). Il provvedimento di autorizzazione può fissare un termine massimo per realizzare l’acquisizione o l’incremento della partecipazione qualificata oggetto dell’istanza. Decorso il termine indicato, senza il perfezionamento dell’acquisizione o dell’incremento, l’autorizzazione cessa di avere efficacia.
Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione in merito alle partecipazioni qualificate o ad altri profili rilevanti della gestione aziendale (es. accordi che regolino o da cui possa derivare l’esercizio concertato del voto negli intermediari vigilati o in società che li controllano), tra i quali l’obbligo di comunicare:
- il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l’autorizzazione o la decisione di non concludere l’operazione autorizzata;
- l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 3% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa vigilata, nonché delle soglie eccedenti il 10% nella misura di multipli del 5%, fatte salve quelle per cui è richiesta un’autorizzazione preventiva;
- il raggiungimento del 100% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa vigilata ecc.
Per le novità viste sopra, le Disposizioni avranno impatti in termini organizzativi e procedurali sugli intermediari sopramenzionati. Si dovrà altresì porre particolare attenzione in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione, che dovrà essere corredata della documentazione e delle informazioni richieste. Infine, si dovranno valutare i profili di vigilanza e gli aspetti antiriciclaggio coinvolti.
Link al testo delle Disposizioni e al relativo provvedimento di emanazione: