PILL n. 06–2019

11/12/2019

Regolamento attuazione articoli 4-undecies e 6 comma 1 lettere b) e c-bis) TUF

Annunziata&Conso

In data 5 dicembre 2019, Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, in esecuzione del pacchetto europeo MiFID II/MiFIR (Direttiva 2014/65/UE, Regolamento (UE) n. 600/2014 e relativi atti di esecuzione).

Tale intervento completa l’adeguamento del quadro normativo italiano al pacchetto MiFID2/MiFIR nelle materie assegnate alla competenza esclusiva della Banca d’Italia.

Il Regolamento, emanato a valle di una lunga consultazione pubblica avviata nell’agosto del 2018, disciplina gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio in materia di:

  • governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
  • sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  • continuità dell’attività;
  • organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione delle funzioni di controllo della conformità alle norme, gestione del rischio dell’impresa, audit interno;
  • responsabilità dell’alta dirigenza;
  • esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti;
  • deposito e sub-deposito dei beni della clientela.

Come di consueto, la pubblicazione del Regolamento è stata accompagnata da apposita tavola di resoconto alla consultazione, dalla quale è possibile evincere gli aspetti più dibattuti della nuova disciplina a livello tanto interpretativo quanto applicativo, in relazione ad alcuni dei quali l’Autorità di Vigilanza ha (in tutto ovvero in parte) accolto le richieste dei rispondenti.

Tra gli aspetti più significativi, si segnala in particolare che la disciplina inclusa nel Regolamento, letta congiuntamente alla tavola di resoconto alla consultazione, contiene novità e/o chiarimenti in relazione a:

  • modalità di identificazione dei requisiti di “indipendenza” dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  • definizione di “componente esecutivo” del Consiglio di Amministrazione, che fa ora espresso riferimento anche all’eventuale “gruppo” di appartenenza della società presso cui è ricoperta la carica;
  • esenzione dei gestori “sottosoglia” dalla nomina di amministratori indipendenti;
  • riconducibilità o meno, alla categoria degli “intermediari di maggiori dimensioni”, degli intermediari non quotati, ancorché controllati da società quotate;
  • modalità di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e dei responsabili delle funzioni di controllo interno;
  • istituzione e composizione dei comitati endo-consiliari;
  • criteri di identificazione delle “funzioni operative essenziali o importanti” (FOI) nell’ambito delle procedure di esternalizzazione a cura dei gestori;
  • relazione tra comunicazione preventiva imposta agli intermediari in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud, prevista dall’articolo 18, comma 4, del Regolamento, e comunicazione preventiva prevista per i gestori dall’articolo 50, comma 3, del medesimo Regolamento;
  • programmi di formazione previsti per gli esponenti aziendali di nuova nomina.

E’ di rilievo segnalare che il Regolamento sostituisce, nelle corrispondenti materie, il c.d. “Regolamento Congiunto” (i.e. regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, come di tempo in tempo modificato), che risulterà non più applicabile, per quanto la relativa disciplina risulti, in ampia misura, ripresa nel nuovo Regolamento.

Per effetto infatti dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento e delle disposizioni già emanate dalla Consob con il c.d. “Regolamento Intermediari” (cfr. delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018), si realizza il definitivo superamento dell’attività regolamentare congiunta di Banca d’Italia e Consob, da tempo prospettato a seguito dell’entrata in vigore della normativa primaria di implementazione del pacchetto MiFID II/MiFIR.

Sempre nell’ambito dell’attuazione del pacchetto MiFID II/MiFIR, è stata integrata la Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 per i profili attinenti all’autorizzazione delle banche alla prestazione di servizi e attività d’investimento, nonché alla prestazione di questi servizi e attività da parte di banche estere in Italia e di banche italiane all’estero (c.d. operatività transfrontaliera).

Le principali modifiche attengono ai seguenti profili:

  • autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche italiane: le disposizioni sono state integrate per (i) precisare la disciplina delle domande di autorizzazione, o di estensione dell’autorizzazione esistente, presentate successivamente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, (ii) chiarire il contenuto informativo delle domande di autorizzazione e (iii) disciplinare la decadenza e revoca dell’autorizzazione ai sensi del TUF;
  • prestazione transfrontaliera di servizi e attività d’investimento nell’UE attraverso il ricorso ad agenti collegati: sono richiamati espressamente due regolamenti della Commissione europea di integrazione della MiFID II, che specificano i contenuti e le modalità di trasmissione dell’informativa preliminare all’autorità di vigilanza per la prestazione transfrontaliera di servizi e attività;
  • autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche non-UE: le modifiche riguardano in particolare le modalità di rilascio e revoca dell’autorizzazione e di operatività in Italia (con o senza stabilimento di succursali) delle banche non-UE.

Con l’occasione, il contenuto dei Capitoli della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 interessati dalle modifiche derivanti da MiFID II/MiFIR è stato oggetto di alcuni affinamenti ulteriori volti a tenere conto delle competenze attribuite alla BCE nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico e dell’esigenza di allineare gli oneri informativi imposti alle banche extra-comunitarie all’atto dell’autorizzazione a quelli applicati alle banche italiane.

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