10 | 09 | 2026

La riforma della disciplina della responsabilità 231

D. Lunetta, L. Di Stefano

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Il contributo analizza le due proposte legislative – di matrice governativa e parlamentare – all’esame del Parlamento, relative alla riforma della responsabilità 231, evidenziandone le direttrici principali, gli elementi in comune e le differenze, nell’auspicio di una sintesi – a livello parlamentare – delle parti migliori di entrambe.

Il ritiro della proposta di legge d’iniziativa parlamentare A.C. 2632, avente ad oggetto la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche avvenuto il 5 giugno scorso, non ha rappresentato un segnale di ripensamento del Legislatore in favore del mantenimento dello status quo, essendo rimasta immutata la consapevolezza della necessità di una profonda riforma di tale materia.

Prova ne è il fatto che attualmente si registra la contemporanea presenza di ben due “progetti” di revisione (finora poco coordinati tra loro): uno d’iniziativa parlamentare e l’altro su proposta governativa.

Nel merito, entrambi i progetti si muovono nella stessa direzione di marcia — ovvero quella di elevare la “colpa di organizzazione” dell’Ente a requisito costitutivo dell’illecito, alleggerendo gli oneri per le imprese e rafforzando le garanzie difensive — ma con enfasi diverse.

In particolare, il 5 giugno scorso è stata presentata la Proposta di Legge A.C. 2952 – tutt’ora all’esame della Commissione Giustizia – che propone una revisione piuttosto ampia ed organica della disciplina di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La proposta sembra muoversi lungo due direttrici.

Da una parte, una definizione più precisa della cosiddetta “colpa di organizzazione”, cioè del deficit organizzativo che può fondare la responsabilità 231 dell’Ente, superando la distinzione di natura soggettiva tra reati commessi dai c.d. “apicali” rispetto ai “sottoposti all’altrui direzione”, con equiparazione delle posizioni.

Dall’altra, la costruzione di un sistema premiale più articolato, capace di valorizzare non soltanto la prevenzione del reato, ma anche le condotte successive di collaborazione e di riorganizzazione da parte dell’Ente.

La novità forse più significativa riguarda il tentativo di superamento della logica del “senno di poi” che caratterizza attualmente le valutazioni di idoneità dei Modelli di Organizzazione, e cioè la tendenza ad esprimere un giudizio di inidoneità sul mero presupposto che un reato è stato commesso.

La proposta accentua infatti la rilevanza scriminante dell’adozione di una struttura organizzativa e dei controlli interni da parte dell’Ente equivalente a quella risultante dai proposti nuovi artt. 7 e 7bis, che dovrà trovare nel Modello Organizzativo la sua descrizione organica e puntuale.

Il Modello 231 dovrebbe quindi essere valutato non sulla base di una (impossibile) promessa di “infallibilità”, ma verificando se l’organizzazione abbia concretamente predisposto misure ragionevoli ed efficaci per ridurre il rischio.

Nella Proposta di Legge il sistema viene articolato in tre componenti: (i) una parte generale, (ii) una parte speciale dedicata alle aree e ai processi esposti ai reati-presupposto e (iii) i protocolli operativi di prevenzione, quest’ultimi imperniati su una mappatura dei processi esposti al rischio di commissione dei reati, che evidenzi la sussistenza del rischio residuo, quale risultante all’esito della valutazione di efficacia del sistema preventivo già vigente presso l’Ente.

Si tratta di un importante elemento di innovazione, volto a prevenire la cattiva prassi di adottare Modelli 231 “copia e incolla” o esistenti solo sulla carta.

Sono inoltre previsti obblighi più puntuali di aggiornamento del Modello, di informazione e formazione continua del personale.

Un’altra novità di particolare rilievo riguarda l’annoso tema della rilevanza dei Modelli organizzativi nei Gruppi societari. La proposta prevede espressamente – al nuovo art. 5, comma 3 – la possibilità di estendere la responsabilità 231 alla società controllante per illeciti commessi da “apicali” o “sottoposti” appartenenti alle società controllate, quando tali condotte siano commesse nello specifico interesse o vantaggio (anche) della Capogruppo. Si tratta di una previsione che – ove venisse confermata – sarebbe destinata ad ampliare in modo significativo l’orizzonte della responsabilità delle holding, imponendo alle società che esercitano attività di direzione e coordinamento di interrogarsi anche sull’adeguatezza dei presidi di prevenzione all’interno del Gruppo.

Al riguardo, peraltro, si segnala la modifica proposta all’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001 con estensione della disciplina in materia – e quindi della giurisdizione italiana – anche a quegli Enti con sede legale nell’Unione Europea o al di fuori di essa che operino in Italia con una stabile organizzazione priva di personalità giuridica (es. succursali, stabilimenti, uffici, ecc..) e salvo che per gli stessi fatti siano già stati prosciolti o condannati in via definitiva da un organismo giurisdizionale competente dello Stato in cui l’Ente ha sede.

Anche l’Organismo di Vigilanza viene disciplinato in modo più dettagliato, accentuandosene caratteristiche di autonomia e di professionalità.

In particolare, il nuovo impianto:

  1. introduce una composizione ordinariamente collegiale dell’OdV, prevedendo almeno tre membri dotati di competenze professionali adeguate ai rischi rilevati dall’Ente, oltre che di caratteristiche di autonomia ed indipendenza (che restano però indefinite);
  2. riconosce espressamente all’OdV autonomi poteri di iniziativa e controllo, esercitabili anche attraverso attività ispettive e mediante il diritto di accedere senza restrizioni alle informazioni e alla documentazione aziendale;
  3. impone all’Ente di assicurare all’OdV adeguate risorse economiche e strumentali, in misura proporzionale alle proprie dimensioni e complessità, per consentire il pieno svolgimento delle funzioni di vigilanza;
  4. mantiene (rispetto alla Proposta A.C. 2632) l’esclusione della possibilità, nelle società di capitali, per i componenti dei Collegi Sindacali (o dei Consigli di Sorveglianza o dei Comitati per il controllo sulla gestione) di far parte dell’OdV, segnando una scelta a favore di una maggiore specializzazione e separatezza tra le funzioni di vigilanza all’interno dell’Ente;
  5. prevede una disciplina semplificata per gli Enti con meno di trenta dipendenti, nei quali l’OdV può essere monocratico e composto anche da un soggetto interno, purché diverso dai soggetti apicali e in possesso dei necessari requisiti di autonomia, professionalità e competenza.

Inevitabile il riferimento alla recente riscrittura dell’art. 2396-quinquies del Codice Civile (introdotto dal D.Lgs. n. 47/2026) che assegna al Collegio Sindacale il compito di vigilare (oltre che sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società), anche sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni (analogamente è previsto dall’art. 149, comma 1, TUF, per le società quotate).

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Avv. Daniel Lunetta

Avv. Daniel Lunetta

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