Nuova partnership con lo studio Pollicino & Partners AIDVISORY

Siamo lieti di annunciare l’avvio di una partnership strategica tra Annunziata&Conso, boutique leader nel diritto bancario, finanziario e dei mercati, e Pollicino & Partners AIDVISORY, realtà indipendente che coniuga diritto, tecnologia ed etica, fondata dal Professore Oreste Pollicino, costituzionalista e tra i massimi esperti europei di diritto e intelligenza artificiale.

Il progetto nasce dall’iniziativa congiunta dei professori Oreste Pollicino e Filippo Annunziata, entrambi ordinari all’Università Bocconi, che mettono a fattor comune competenze complementari e un profilo accademico-istituzionale di respiro internazionale.

Oreste Pollicino è Professore ordinario di Diritto Costituzionale e AI Law, direttore del Master di secondo livello LLM in Law of Technology and Automated Systems (LATAS), avvocato cassazionista e presidente del Centre for Digital Constitutionalism and Policy (DICOPO) di Bruxelles.

Filippo Annunziata è Professore ordinario di Diritto dei mercati finanziari, autore di riferimento in materia di diritto bancario e finanziario, nonché membro dell’European Banking Institute e del Board of Appeal delle Agenzie Europee, incarico che gli conferisce un ruolo centrale nel panorama regolatorio europeo.

Questa collaborazione non rappresenta soltanto un’opportunità di confronto sul piano accademico, ma soprattutto una sinergia professionale senza precedenti, che unisce due boutique altamente specializzate:

  • Pollicino & Partners AIDVISORY, punto di riferimento in Italia e in Europa per il diritto costituzionale, digitale e dell’intelligenza artificiale;
  • Annunziata&Conso, boutique legale di eccellenza nel diritto bancario, finanziario e dei mercati, con una consolidata esperienza nella consulenza a banche, intermediari e imprese quotate.

L’obiettivo è offrire una consulenza legale integrata, trasversale e orientata al business, capace di accompagnare i clienti – intermediari bancari e finanziari, imprese corporate e istituzioni – nelle nuove sfide normative e regolatorie poste dalla transizione digitale e dall’uso crescente dell’intelligenza artificiale, valorizzando al tempo stesso l’esperienza internazionale e la visione istituzionale dei due fondatori.

Il lancio di questa partnership avviene in un momento cruciale: il 16 settembre 2025 è infatti stato approvato e trasmesso alla Presidenza della Repubblica per la promulgazione il primo disegno di legge italiano sull’intelligenza artificiale, recante disposizioni e deleghe. Un segnale forte che evidenzia quanto la combinazione tra competenze giuridiche tradizionali e nuove aree di frontiera sia oggi la chiave per affrontare il futuro.
Questa visione comune trova immediata applicazione nel nuovo quadro normativo che si sta delineando in Italia. Il varo del primo disegno di legge sull’intelligenza artificiale (DDL 1146-B) segna infatti un passaggio fondativo: per la prima volta viene delineato un sistema organico di principi e regole che bilancia innovazione tecnologica, tutela dei diritti, sicurezza nazionale ed esigenze economiche.

La legge, collegata alla manovra di finanza pubblica e coerente con la Strategia Italiana per l’IA 2024-2026 e con l’AI Act europeo, introduce misure trasversali che spaziano dalla sanità al lavoro, dalla pubblica amministrazione al diritto d’autore, fino a nuove disposizioni penali per contrastare gli abusi legati all’uso dell’IA.

È in questo scenario – che segna l’avvio di una “società digitale” regolata e responsabile – che la partnership trova il suo pieno significato: offrire a imprese, intermediari e istituzioni una consulenza integrata, capace di coniugare competenze giuridiche consolidate e sensibilità verso le nuove frontiere della regolazione.

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DDL 1146-B
“Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”

Introduzione

Con il disegno di legge sull’intelligenza artificiale recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (di seguito solo “IA”), l’Italia compie un passo decisivo verso la regolamentazione dell’IA, muovendo da alcuni presupposti fondamentali: (i) la consapevolezza politica di una forte incidenza della nuova rivoluzione informatica sulla vita individuale e collettiva tale da configurare il passaggio graduale ad una vera e propria “società digitale”; (ii) un quadro economico caratterizzato da una significativa crescita del mercato nazionale dell’intelligenza artificiale [1]; (iii) gli obblighi imposti dal vigente Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”).
Il provvedimento risulta essere in linea con i macro-obiettivi della “Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026” pubblicata il 22 luglio 2024 [2], introducendo una normativa unitaria nazionale che si struttura in un sistema di principi e di misure di governance, indirizzando inoltre strategie pubbliche e strutturando le successive misure attuative che i singoli dicasteri e gli organi competenti, saranno chiamati ad attuare nel prossimo periodo.

Struttura, oggetto e principi generali

Il testo è articolato in 28 articoli suddivisi in sei capi: I) principi e finalità; II) disposizioni di settore; III) strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione; IV) disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore; V) disposizioni penali; VI) disposizioni finanziarie e finali.
La legge può essere letta come una cornice giuridica dinamica, una base normativa recante principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di:

  • coglierne le opportunità, promuovendo al contempo un uso corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’IA;
  • garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto dell’IA sui diritti fondamentali [3].

Tra i principi generali vengono richiamati – inter alia – il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dall’ordinamento italiano ed europeo; trasparenza, proporzionalità, sicurezza e protezione dei dati personali, parità dei sessi e sostenibilità; attendibilità, correttezza e sicurezza dei dati e dei processi su cui si sviluppa l’IA; rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, conoscibilità e prevenzione del danno; l’ esercizio delle funzioni e competenze delle “istituzioni territoriali”, sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà. Il tutto senza pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino [4].
Le tecnologie IA costituiscono un potente acceleratore di efficienza nei settori produttivi, nei servizi e nelle infrastrutture pubbliche. Vengono, quindi, enunciati principi in materia di sviluppo economico destinati allo Stato e alle altre autorità pubbliche, a cui è attribuito il compito di promuovere lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione, ma anche di facilitare la disponibilità e l’accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA e per la comunità scientifica e dell’innovazione.

Aspetti rilevanti

Il DDL AI interviene in modo specifico in diversi settori, tra cui:

(i) sicurezza e difesa nazionale [5], escludendo dall’ambito applicativo della disciplina le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale;

(ii) sanità [6], rimarcando il contributo che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale può fornire al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, nonchè in materia di protezione dei dati personali. Vengono stabiliti anche dei principi per l’uso dell’IA in sanità, come quelli di non discriminazione, informazione e trasparenza, affidabilità e aggiornamento nell’ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti;

(iii) lavoro [7], viene rimarcata l’esigenza di un pieno rispetto dei principi e di tutela dei diritti dei lavoratori nell’impiego dell’IA volta a migliorare le condizioni di lavoro e accrescere la qualità e la produttività delle prestazioni lavorative. È stato, inoltre, istituito l’Osservatorio [8] sull’adozione di sistemi di IA artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definirne la strategia di utilizzo, di monitorarne l’impatto e di promuoverne la formazione fra lavoratori e datori di lavoro ed al fine di contenere i rischi, massimizzando i benefici. In materia di professioni intellettuali, l’utilizzo di IA è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera, e comunque con obbligo di informativa per i clienti;

(iv) pubbliche amministrazioni [9]; in tale ambito, si prevede che l’utilizzo dell’IA debba avvenire in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale del funzionario, che resta l’unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata;

(v) attività giudiziaria [10]; viene esclusa qualsiasi possibilità di fare ricorso all’intelligenza artificiale nello svolgimento dell’attività giudiziaria, essendo riservata al solo magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.

(vi) diritto d’autore [11], laddove si prevede una tutela delle opere dell’ingegno umano anche qualora create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.

Gli artt. 16 – 24, invece, attribuiscono al Governo e ad Agenzie nazionali (e.g. Agenzia per la Cybersicurezza con il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento delle strategie di protezione nazionale) deleghe nella definizione delle regole sull’intelligenza artificiale.

Disposizioni penali

All’interno del disegno di legge sono introdotte delle nuove disposizioni penali legate all’impiego di IA [12]. A titolo esemplificativo, sono inserite le disposizioni riguardanti l’introduzione di una circostanza aggravante comune qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; è prevista l’introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale e, sanzioni con specifica fattispecie per le condotte di plagio commesse attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Conclusioni

Il provvedimento può essere considerato un passo fondativo nella regolamentazione dell’IA e segna l’avvio di un quadro normativo nazionale organico volto a bilanciare sviluppo tecnologico, tutela dei diritti, sicurezza nazionale, esigenze economiche e responsabilità istituzionali, raccordando la già avviata e ampia disciplina comunitaria sulla materia IA.
Con la prossima pubblicazione in GU della norma, dopo anni di dibattiti e di strategie scritte nei documenti programmatici, inizierà finalmente il cammino del paese verso l’adozione regolamentata di queste nuove tecnologie.

[1] Nel 2024, secondo un rapporto del Politecnico di Milano, il mercato dell’intelligenza artificiale ha raggiunto i 1,2 miliardi di euro con una crescita del 58 per centro rispetto all’anno precedente.
[2] i) sostenere la realizzazione e l’adozione di applicazioni di IA per supportare pratiche gestionali, modelli produttivi e progetti di innovazione; ii) promuovere le attività di ricerca scientifica funzionale e applicata; iii) valorizzare il capitale umano attraverso la formazione e la crescita di talenti in possesso delle necessarie competenze.
[3] Cfr. Articolo 1, comma 1 del disegno di legge.
[4] Cfr. Articolo 3 del disegno di legge.
[5] Cfr. Articolo 6 del disegno di legge. Il comma 1 specifica i soggetti per i quali vale l’esclusione, ovvero: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; le Forze armate, per scopi di difesa nazionale; e, da ultimo, le Forze di polizia “dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale”.
[6] Cfr. Artt. 7 – 10 del disegno di legge.
[7] Cfr. Artt. 11 – 13 del disegno di legge.
[8] Presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante.
[9] Cfr. Articolo 14 del disegno di legge.
[10] Cfr. Articolo 15 del disegno di legge.
[11] Cfr. Articolo 25 del disegno di legge.
[12] Cfr. Articolo 26 del disegno di legge.