PILL n. 01–2025

14/04/2025

Esteso al 30 giugno 2025 il termine per l’adempimento dell’obbligo degli amministratori di imprese costituite in forma societaria di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per società e imprese individuali

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), è stato introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.

Nella relazione illustrativa alla legge si chiarisce che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo, inoltre, si uniforma l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale.

A seguito di tale intervento normativo, e tenuto conto delle principali indicazioni operative per l’applicazione di detto obbligo recentemente fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la circolare in data 12 marzo 2025, si precisa quanto segue:

Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda tutti quei soggetti cui compete la gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione di imprese costituite in forma societaria, comprese sia le società di persone che quelle di capitali. Dunque, l’obbligo riguarda gli amministratori ma – come chiarito dal MIMIT – anche i liquidatori.

Non si applica a procuratori ed institori.

Sono esclusi dall’obbligo gli amministratori di:

  • Società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola);
  • Società di mutuo soccorso;
  • Consorzi e società consortili;

Rientrano nell’obbligo anche le reti di impresa con soggettività giuridica (sono quindi escluse le reti di impresa senza personalità giuridica cosiddette “reti oggetto”).

Decorrenza dell’obbligo

L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica certamente alle imprese in forma societaria di nuova costituzione (dal 1° gennaio 2025 in poi).

Tuttavia, è importante notare che l’obbligo si estende anche a tutte le società costituite e già iscritte al Registro Imprese prima del 1° gennaio 2025.

In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dalla Legge di Bilancio 2025, il MIMIT, nell’ambito della circolare in parola, ha individuato il 30 giugno 2025 quale data per l’adeguamento a siffatto obbligo, mediante comunicazione della PEC personale degli amministratori al competente Registro delle Imprese.

Modalita’ di comunicazione della PEC

Gli amministratori devono dotarsi di un indirizzo PEC personale e comunicarlo al Registro delle Imprese tramite la competente Camera di Commercio.

Non è consentito l’utilizzo della stessa PEC della società per l’amministratore: ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC distinto da quello della società.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 che hanno comunicato come indirizzo PEC degli amministratori, lo stesso indirizzo PEC in dotazione alla società, avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare il nuovo indirizzo PEC personale.

Il MIMIT ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto sia amministratore di più imprese, potrà utilizzare il medesimo indirizzo PEC per ciascuna di esse o, a sua scelta, dotarsi di indirizzi differenti.

Aggiornamento e variazione della PEC

L’obbligo di comunicazione della PEC si applica anche in caso di:

➔ Nomina di nuovi amministratori;
➔ Rinnovo di amministratori già in carica;
➔ Nomina di liquidatori.

Sanzioni per mancato inadempimento

La mancata comunicazione della PEC dell’amministratore comporta la sospensione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o della nomina dell’amministratore stesso.

Inoltre, in caso di inadempienza, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, con un’ammenda da 103 euro a 1.032 euro. Qualora la comunicazione avvenga entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.

Esenzione dei diritti di segreteria

La comunicazione e le eventuali variazioni della PEC degli amministratori sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, salvo i casi in cui la comunicazione avvenga contestualmente ad altre domande di iscrizione o deposito di atti.

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