PILL n. 01–2026

19/03/2026

Novità introdotte dal Decreto legislativo del 31 dicembre 2025, n. 209 sui servizi finanziari a distanza

A. Di Giorgio, G. Ionata

1. Introduzione e ambito applicativo

Lo scorso 8 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale, n. 5), il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 (di seguito, il “Decreto”), adottato in attuazione dell’art. 6 della Legge delega n. 91/2025 (Legge di delegazione europea n. 15/2024) che recepisce la Direttiva 2023/2673/UE (di seguito, la “Direttiva”), la quale modifica la Direttiva 2011/83/UE con riferimento ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e, contestualmente, abroga la Direttiva 2002/65/CE.

Il Decreto, suddiviso in cinque articoli, introduce significative novità, in particolare modificando:
(i) il Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo (di seguito, il “Codice”);
(ii) il Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, il “TUB”);
(iii) il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, il “CAP”).

Il Decreto si applica – in via principale e salvo limitate eccezioni infra precisate – a tutti gli intermediari (es. SIM, gestori, banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese assicurative, etc.) che offrono servizi finanziari a distanza ai consumatori [1]. In particolare, la normativa richiede adeguamenti in materia di informativa precontrattuale e diritto di recesso, incidendo, non solo, sulla documentazione contrattuale e precontrattuale, ma anche sulle fasi di onboarding del cliente e sulle procedure dell’intermediario.

I nuovi interventi si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 ed ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Gli intermediari dovranno, quindi, innanzitutto, interrogarsi se il doppio binario – che prevede l’applicazione, al “nuovo” cliente, delle regole di condotta conformi al Decreto e, al “vecchio” cliente, delle vigenti norme – sia compatibile in generale con i principi di parità di trattamento e correttezza nei confronti della clientela definita consumatore [2].

Inoltre, è opportuno sottolineare che le modifiche apportate dal Decreto dovranno essere necessariamente coordinate con quelle di recepimento della direttiva 2023/2225 [3] sui contratti di credito ai consumatori. Ciò, considerato che l’art. 46, comma 2, del Codice individua il criterio da seguire in caso di conflitto tra le disposizioni contenute nelle sezioni I-IV dello stesso e le norme comunitarie che disciplinano settori specifici, riconoscendo prevalenza a queste ultime, in applicazione del principio di specialità.

2. Le principali novità

L’intervento del legislatore unionale, prima, e di quello nazionale, poi, è volto ad aggiornare e armonizzare il quadro normativo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, rafforzando il livello di tutela dei consumatori e assicurando un più efficace coordinamento tra la normativa interna e quella europea.

Con riguardo al contesto comunitario il legislatore è intervenuto sulla direttiva 2011/83/UE, aggiungendo il capo III-bis rubricato “Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza” e l’art. 11-bis (recesso nei contratti a distanza conclusi tramite interfacce online), nonché modificando gli artt. 3 e 6. La Direttiva modifica la Direttiva 2011/83/UE e abroga la Direttiva 2002/65/CE, eliminando le sovrapposizioni normative tra le due.

Con riferimento all’ordinamento interno, gli interventi hanno riguardato precipuamente la parte III, titolo III, capo I del Codice del Consumo, modificando alcune disposizioni vigenti e introducendo la sezione II-bis dedicata alla “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”, tesa a riordinare la disciplina su tale modalità di vendita. Nel TUB sono stati modificati gli artt. 120-novies, 125-ter e 126-quater, in materia di informativa contrattuale e diritto di recesso. Quanto al CAP si è provveduto a coordinarlo con le nuove disposizioni del Codice del Consumo sui contratti di vendita conclusi a distanza, mediante la modifica dell’art. 121, comma 1, lett. f), nonché con l’introduzione degli artt. 167-bis, relativo alle ipotesi di esclusione del recesso nei contratti di assicurazione a distanza, e 188-bis concernente la nuova procedura degli “impegni”.
Ciò precisato, nel seguito del documento si entra nel dettaglio delle principali novità del Decreto.

2.1 Principali interventi di aggiornamento al Codice del Consumo

Per il Codice del Consumo la revisione è stata effettuata secondo una duplice modalità:
(i) modifica del capo 1 del Codice del Consumo, ad opera dell’art. 1, comma 1, lettere a) – d) del Decreto;
(ii) abrogazione della sezione IV-bis inserita nella parte III, titolo III, capo I, e conseguente introduzione– ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere e) – i) del Decreto – dell’anzidetta sezione II-bis, rubricata “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori” e composta da dodici nuovi articoli, dall’art. 59-bis all’art. 59-terdecies.

L’intervento di modifica introduce le seguenti novità:

  • incide sugli obblighi informativi precontrattuali dell’intermediario, imponendo una trasmissione delle informazioni effettuata in modo chiaro e comprensibile. In particolare, qualora il contratto preveda il diritto di recesso, devono esserne chiaramente specificate le condizioni, i termini e le modalità per il suo esercizio, conformemente a quanto stabilito all’art. 54, comma 1, del Codice del Consumo;
  • ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del Decreto, nei contratti a distanza conclusi mediante “un’interfaccia online” [4], al consumatore è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di recesso secondo quanto previsto dal nuovo art. 54-bis del Codice, tramite l’invio di una dichiarazione di recesso online diretta a comunicare all’intermediario la volontà di recedere dal contratto;
  • l’art. 59-bis della nuova sezione II-bis individua l’oggetto e l’ambito di applicazione della disciplina sui contratti finanziaria a distanza, rinviando, al comma 1, alle disposizioni del Codice che si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
  • tra le disposizioni del Codice richiamate dall’art. 59-bis, particolare rilievo assume l’art. 46, comma 2, su citato, che individua il criterio da seguire in caso di conflitto tra le disposizioni del Codice e le norme comunitarie. Il comma successivo chiarisce, inoltre, che le disposizioni del Codice non impediscono agli intermediari di offrire ai consumatori condizioni contrattuali maggiormente favorevoli rispetto a quanto previsto da tali norme;
  • in tale prospettiva, assume rilievo anche l’art. 59-septies, che attribuisce alla disciplina di trasposizione della Direttiva funzione di “rete di sicurezza”, stabilendo che, qualora un atto dell’Unione Europea diverso dalla Direttiva, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contenga disposizioni in materia di informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, trovano applicazione esclusiva tali disposizioni, indipendentemente dal loro livello di dettaglio, salvo diversa indicazione [5];
  • l’art. 59-quater individua il contenuto e le modalità delle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, specificando che le stesse devono essere chiare, comprensibili, fornite su un supporto durevole [6] e di facile lettura. È prevista, al comma 4, la possibilità per l’intermediario di stratificare le informazioni [7], fatta eccezione per quelle essenziali che devono essere immediatamente visibili. Al comma 2 dell’articolo viene, inoltre, introdotto il c.d. “promemoria di recesso” concernente l’ipotesi in cui le informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza;
  • l’art. 59-sexies del Decreto individua l’intermediario quale soggetto titolare dell’onere probatorio relativo all’adempimento degli obblighi informativi di cui agli artt. 59-quater, 59-quinquies e, ove applicabile, dell’art. 59-septies;
  • il fulcro della nuova disciplina concerne il diritto di recesso dai contratti a distanza per servizi finanziari, disciplinato dall’art. 59-octies. La norma stabilisce termini specifici per l’esercizio di tale facoltà: quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza obbligo di motivazione; estesi a trenta per i contratti a distanza aventi per oggetto forme pensionistiche complementari, ivi comprese le assicurazioni sulla vita.
    Importante rilievo assume il comma 3, sui contratti concernenti i servizi di investimento, la cui efficacia resta sospesa per l’intera durata del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso [8]. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli artt. 59-quater, 59-quinques e 59-septies, il termine di recesso si intende esteso fino a 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Tuttavia, qualora il consumatore non sia stato adeguatamente informato su supporto durevole, la disciplina non si applica e la facoltà di recedere rimane illimitata nel tempo.
    L’esercizio del diritto di recesso, senza oneri a carico del consumatore, si considera valido una volta inviata la comunicazione relativa a tale facoltà entro il termine previsto [9].
  • una nuova disposizione riguarda i c.d. “chiarimenti adeguati”, disciplinati all’art. 59-decies, inserita nell’ottica di rafforzare la tutela del consumatore. La norma prescrive che, oltre alle informazioni precontrattuali obbligatorie, l’intermediario è tenuto a fornire chiarimenti o spiegazioni mirate a consentire al consumatore di comprendere pienamente il servizio finanziario più adatto alle proprie esigenze o alla propria situazione finanziaria. In tal modo, prima della conclusione del contratto, l’intermediario dovrà essere in grado di garantire al consumatore tutte le informazioni necessarie ad una completa valutazione dell’adeguatezza della proposta.
    Deve, inoltre, essere garantito al consumatore il diritto di chiedere l’intervento umano durante le interazioni con l’intermediario per il tramite di interfacce online interamente automatizzate quali, ad esempio, chatbot e robo-advice. L’onere probatorio di tali adempimenti informativi grava sull’intermediario;
  • circa la progettazione delle interfacce digitali, art. 59‑undecies prevede il divieto di utilizzo dei c.d. “dark patterns”. Trattasi di interfacce online in grado di distorcere o compromettere in modo significativo la capacità dei consumatori di assumere decisioni consapevoli. In tale prospettiva, il legislatore impone agli intermediari di adottare tutte le procedure interne necessarie affinché la struttura e le funzionalità delle interfacce online impiegate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza non inducano in errore o manipolino i consumatori, né compromettano la loro capacità di prestare un consenso libero e informato;
  • con riferimento ai poteri di vigilanza, il legislatore ha confermato l’attribuzione delle competenze alle diverse autorità di vigilanza del settore. Particolare rilievo assume l’art. 59-terdecies, che disciplina le sanzioni a carico dell’intermediario, stabilendo:
    (i) sanzione amministrativa pecuniaria: l’intermediario che viola le norme sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari è punito con una multa da 7.500 a 75.000 euro, con possibilità di raddoppio dei limiti minimo e massimo in caso di particolare gravità;
    (ii) nullità del contratto: una sorta di “nullità di protezione” per cui il contratto si considera nullo ogniqualvolta l’intermediario ostacola l’esercizio del diritto di recesso, non rimborsa le somme versate dalla controparte o contravviene agli obblighi di informativa precontrattuale.

2.2 Modifiche al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)

Il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del TUB.
L’art. 2 del Decreto, articolato in un unico comma con lettere a), b), e c), riguarda i seguenti aspetti:
(i) novella dell’art. 120-novies del TUB: concerne di obblighi precontrattuali, con particolare riferimento alle comunicazioni effettuate tramite telefonia vocale;
(ii) novella dell’art. 125-ter del TUB: disciplina il recesso del consumatore, in particolare, nei contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online;
(iii) novella dell’art. 126-quater del TUB: riguarda le informazioni da escludere nelle operazioni di pagamento e nei contratti a distanza;

2.3 Modifiche al Decreto Legislativo n. 209/2005 (CAP)
Al fine di garantire il corretto coordinamento tra l’art. 144-bis del Codice del Consumo e il CAP, si è resa necessario modificare quest’ultimo. L’intervento ha l’obiettivo di delineare con maggiore precisione i poteri in capo dall’autorità di vigilanza assicurativa (IVASS) e di assicurare l’effettività dell’attività di enforcement nel settore assicurativo.

Le principali novità si muovono su tre ambiti:
(i) novella dell’art. 121, comma 1, lett. f) del CAP relativo alla vendita a distanza, aggiornata prevedendo che il distributore renda note al contraente, oltre alle informazioni già previste, anche le ulteriori informazioni precontrattuali sancite ex art. 59-quater, quinques e septies;
(ii) novella dell’art. 167-bis del CAP, contenente le ipotesi di esclusione dell’operatività della clausola di recesso nei contratti di assicurazione conclusi a distanza. In particolare, tale diritto non può essere esercitato qualora, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto:

  • il contraente richieda la liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate;
  • si verifichi il sinistro, nel caso di polizze obbligatorie;

(iii) introduzione art. 188-bis del CAP, che introduce la nuova procedura di “impegni” [10], che consente alle imprese assicurative e ai soggetti iscritti al registro unico degli intermediari di “assumere impegni”, volti a rimuovere i profili di violazione di competenza dell’IVASS, con effetti anche sul piano del procedimento sanzionatorio.

[1] Intendendosi qualsiasi rapporto avente ad oggetto servizi – di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistici individuali, di investimento o di pagamento – concluso senza la presenza fisica e simultanea dell’intermediario e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza.

[2] La normativa a tutela dei consumatori, in particolare il Codice del Consumo, le disposizioni in materia di trasparenza del Testo Unico Bancario e del Testo Unico Finanziario, non contengono norme esplicite che sanciscono un principio di “parità di trattamento” o di “non discriminazione” tra i consumatori in senso assoluto. Tuttavia, diversi principi e disposizioni, interpretati sistematicamente, concorrono a garantire un livello di equità, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali tra intermediario e cliente consumatore e ciò ostacola l’applicazione di trattamenti ingiustificatamente differenziati o arbitrari; a titolo esemplificativo, si fa riferimento alle seguenti espressioni/regole di condotta: “alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali” (cfr. art. 2, comma 2, lett. e, Codice del Consumo), “la disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza” (cfr. Sezione I, par. 1.2, cpv. 2, Disposizioni della Banca di Italia del 29 luglio 2009, ss. mm e ii.), “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati” (cfr. art. 21, c. 1, lett. a, D.lgs. n. 58/1998).

[3] La Direttiva (UE) 2023/22225 o CCD II) è stata recepita internamente con il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (pubblicato nella G.U., Serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2026). Tra l’altro la direttiva prevede che “i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 1 adottate dalla Banca d’Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie” (art. 6, c. 2, D.lgs. 212/2025).

[4] In proposito, l’art. 59-ter del Codice del Consumo, nel definire la nozione di “interfaccia online”, rinvia all’art. 3, lettera m), del Regolamento (UE) 2022/2065 (“Digital Services Act”) che la qualifica come “qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili”.

[5] L’art. 57-septies disciplina il caso in cui un atto dell’Unione Europea, diverso dalla Direttiva, non contenga disposizioni in materia di recesso; in tale ipotesi, l’intermediario è comunque tenuto ad informare il consumatore sull’esistenza o meno di tale facoltà, conformemente a quanto sancito dall’art. 59-quater, comma 1, lett. r.

[6] Per supporto durevole, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. l), Codice del Consumo, si intende ogni strumento che permetta al consumatore o all’intermediario di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

[7] Per “stratificazione” delle informazioni, ai sensi dell’art. 59-ter, comma 1, Codice del Consumo, si intende una tecnica in base alla quale determinati obblighi di informazione precontrattuale sono considerati elementi chiave e quindi posti in evidenza nel primo livello e altre parti dettagliate delle informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori.

[8] La ratio della norma risiede, da un lato, nell’esigenza di garantire certezza dei rapporti giuridici tra intermediari ed investitori e, dall’altro, nel garantire a quest’ultimi un adeguato livello di tutela.

[9] Al c. 5 dell’art. 59-octies, il Codice del Consumo individua le categorie dei contratti esclusi dell’alveo applicativo della disciplina sul recesso, e precisamente: (i) servizi finanziari – diversi dal servizio di gestione individuale del portafogli di investimento ove gli investimenti non siano ancora stati avviati – che dipendono da fluttuazioni che l’intermediario non è in grado di controllare, tassativamente indicate al comma 5 dell’art. 59-octies; (ii) polizze assicurative a breve termine, quali assicurazioni viaggio o bagagli; (iii) contratti integralmente adempiuti da ambo le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore, prima che quest’ultimo eserciti il diritto di recesso.

[10] Tale procedura ha la duplice finalità di: a) potenziare l’efficacia dell’attività di vigilanza; b) ottimizzare le tempistiche e le risorse impiegate, nell’ottica di garantire una più tempestiva ed effettiva tutela dei consumatori.

l'Autore

gli Autori

Avv. Antonio Di Giorgio

Avv. Antonio Di Giorgio

Avv. Antonio Di Giorgio